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Ordinanza 445/2001 ECLI:IT:COST:2001:445 Generato dall'IA

Ordinanza 445/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 445/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 101,

Regesto Legislator

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art. 2 della Costituzione; Ordinanza 445/2001 · Corte costituzionale: 101,

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali riscossione di pene pecuniarie revoca di prestazioni sociali differimento dell'esecuzione della pena incasso dei contributi di mantenimento pena di recesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2 della Costituzione
29 dicembre 2000, ha sollevato, con riferimento all'art. 2 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2,

del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con

ordinanza emessa il 29 dicembre 2000, dal tribunale di Milano, nel

procedimento penale a carico di Colmano Massimiliano, iscritta al

n. 298 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17 - 1ª serie speciale - dell'anno

2001;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del

29 dicembre 2000, ha sollevato, con riferimento all'art. 2 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 101,

comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), nella parte in cui prevede che "le multe e le ammende

inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono

riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle

norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie";

che il rimettente premette di dover provvedere, in qualità

di giudice dell'esecuzione, alla revoca, ai sensi dell'art. 101 del

decreto legislativo n. 507 del 1999, di una sentenza, divenuta

esecutiva, con la quale è stata inflitta all'imputato una condanna

alla pena della reclusione per il reato di emissione di assegno senza

autorizzazione, previsto e punito dall'art. 1 della legge 15 dicembre

1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari),

e alla pena della multa per il reato di emissione di assegno senza

provvista, sanzionato dall'art. 2 della stessa legge, a causa

dell'avvenuta depenalizzazione delle menzionate fattispecie criminose

da parte del già citato decreto legislativo n. 507 del 1999;

che, tanto premesso, il giudice a quo osserva che la

disposizione denunciata si pone "in contrasto con il principio di

ragionevolezza e di parità di trattamento stabilito dall'art. 2

della Costituzione" (recte: art. 3), essendo "assolutamente

incomprensibile ed ingiustificabile" che, per effetto della

depenalizzazione, chi sia stato condannato per una violazione

comportante la sola pena detentiva abbia diritto alla revoca della

sentenza senza ulteriori conseguenze, mentre chi sia stato condannato

per un reato punito con la sola pena pecuniaria, sia pure in

alternativa a quella detentiva, e quindi "ritenuto dal legislatore di

minor gravità", sia tenuto al pagamento della sanzione

corrispondente all'ammontare della pena pecuniaria revocata insieme

alla depenalizzazione dell'illecito;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente alla proposizione della

questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza

n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507;

che, a seguito di detta sentenza, e della nuova disciplina

applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la

restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame

della questione (ordinanza n. 201 del 2001).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola