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Ordinanza 397/2001 ECLI:IT:COST:2001:397 Generato dall'IA

Ordinanza 397/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 397/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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civile vertente tra D'Artibale Santino e il comune di Castel di Tora,

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione, art. 26 c.p; Ordinanza 397/2001 · Corte costituzionale: civile vertente tra D'Artibale Santino e il comune di Castel di Tora,

Parole chiave

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sottrazione di un contributo inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine sanzione amministrativa finanze regionali infrazione privilegiata contributo sostitutivo

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
2000, ha sollevato, in relazione all'art. 117 della Costituzione,
art. 26 c.p
vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p.";
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni

amministrative di competenza regionale), promosso, con ordinanza

emessa il 21 novembre 2000, dal Tribunale di Rieti, nel procedimento

civile vertente tra D'Artibale Santino e il comune di Castel di Tora,

iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 21 novembre

2000, ha sollevato, in relazione all'art. 117 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni

amministrative di competenza regionale), "laddove, nel caso di

violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non

consente all'interessato di accedere all'oblazione, corrispondendo

anche il doppio del minimo edittale ricavato, secondo il diritto

vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 c.p.";

che il rimettente, nel rilevare che la disposizione

denunciata "ammette la possibilità di oblare corrispondendo solo una

somma pari al terzo del massimo e non anche al doppio del minimo",

come previsto, invece, dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), ritiene vulnerato l'art. 117

della Costituzione, che impone "alla legislazione regionale di

attenersi ai principi dettati dalla legge statale", in quanto il

predetto art. 16 della legge n. 689 del 1981 "costituisce una norma

di principio inserita dalla legislazione statale nella materia della

depenalizzazione";

che, ad avviso del giudice a quo non può trovare

applicazione, nel caso in esame, l'art. 52 del decreto legislativo

24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro

nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge

17 dicembre 1997, n. 433) - che ha modificato l'art. 16, primo comma,

della legge n. 689 del 1981 - in quanto la fattispecie dedotta in

giudizio è anteriore all'entrata in vigore della menzionata

disposizione;

che è intervenuta la Regione Lazio concludendo per

l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;

che, nell'imminenza della Camera di consiglio, la Regione

intervenuta ha depositato una memoria con la quale, nel ribadire le

conclusioni già formulate, osserva che la disposizione censurata non

si pone, attualmente, in contrasto con l'art. 16 della legge n. 689

del 1981, come modificato dall'art. 52 del decreto legislativo n. 213

del 1998.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte

seconda della Costituzione";

che, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge

costituzionale ha sostituito l'art. 117 della Costituzione, invocato

come parametro nel giudizio di costituzionalità della norma

denunciata;

che, pertanto, è necessario restituire gli atti al giudice

rimettente per un nuovo esame della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rieti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il l'11 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola