Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 380/2001 ECLI:IT:COST:2001:380 Generato dall'IA

Ordinanza 380/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 380/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

altri, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 380/2001 · Corte costituzionale: altri, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di

Parole chiave

Generato dall'IA
vigilanza parlamentare competenza legislativa dibattiti parlamentari seggio parlamentare immunità parlamentare separazione dei poteri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito delle deliberazioni del 31 gennaio 2001 del Senato

della Repubblica relative alla insindacabilità delle opinioni e dei

comportamenti espressi dai senaori Vito Gnutti e Francesco Speroni,

imputati, fra gli altri, nel procedimento penale a carico di L.A. ed

altri, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di

Verona, con ricorso depositato il 26 febbraio 2001 ed iscritto al

n. 185 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ricorso datato 20 febbraio 2001, depositato

nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 2001, il giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Verona, investito di un

procedimento penale a carico, tra gli altri, dei senatori Vito Gnutti

e Francesco Speroni (quest'ultimo senatore all'epoca dei fatti) per i

reati di cui agli artt. 110, 241, 283 e 271 del codice penale ed agli

artt. 81 del codice penale ed 1 e 2 del decreto legislativo

14 febbraio 1948, n. 43, ha sollevato conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in

relazione alle deliberazioni con le quali l'Assemblea, nella seduta

del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater n. 60), ha dichiarato che i

fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano

opinioni espresse da due membri del Parlamento nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo

comma, della Costituzione);

che, ad avviso del ricorrente, le proposte formulate dalla

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, accolte

dall'Assemblea e non integrate nel corso del dibattito in aula, non

espliciterebbero le ragioni in grado di giustificare che i fatti

contestati costituiscano "proiezione esterna di un disegno politico

portato avanti nelle istituzioni, finalizzata soltanto a renderlo

più visibile";

che, secondo il giudice dell'udienza preliminare, nella

specie non sussisterebbe alcun collegamento funzionale tra i fatti

oggetto delle imputazioni - i quali, peraltro, non configurerebbero

neppure opinioni, bensì consisterebbero in "fatti diretti a

disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la

disgregazione del suo territorio" anche mediante "la formazione di

un'organizzazione para-militare" - e l'attività parlamentare svolta

dai senatori Gnutti e Speroni;

che, quindi, il Senato della Repubblica non avrebbe

correttamente esercitato il potere ad esso spettante e, perciò,

l'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della

prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, avrebbe

menomato la sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita,

dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,

valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia

di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e

sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Verona deve ritenersi

legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in

conformità del principio, consolidato nella giurisprudenza

costituzionale, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,

svolgendo le loro funzioni in posizione di indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei

conflitti costituzionali di attribuzione;

che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad

essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo

definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine

all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, va ritenuta esistente la

materia del conflitto, in quanto il ricorrente denuncia che la

propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe

stata illegittimamente menomata dalle suindicate deliberazioni del

Senato della Repubblica;

che dal ricorso si ricavano "le ragioni di conflitto" e "le

norme costituzionali che regolano la materia", così come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che esiste, quindi, la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in

epigrafe, proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale

di Verona nei confronti del Senato della Repubblica;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale

di Verona;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle

notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella