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Ordinanza 374/2001 ECLI:IT:COST:2001:374 Generato dall'IA

Ordinanza 374/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 374/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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6 febbraio 1999 dal pretore di Patti - sezione distaccata di S. Agata

Regesto Legislator

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art. 459 cod. proc. pen, art. 416 cod. proc. pen, art. 555 cod. proc. pen, art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione, art. 415-bis cod. proc. pen; Ordinanza 374/2001 · Corte costituzionale: Agata

Parole chiave

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procedimento in contumacia diritti della difesa permesso di promuovere un procedimento penale rispetto del procedimento precontenzioso istruzione giudiziaria procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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art. 459 cod. proc. pen
legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella
art. 416 cod. proc. pen
disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod.
art. 555 cod. proc. pen
pen.) e la citazione diretta a giudizio nel rito pretorile (art. 555
art. 3 della Costituzione
tra imputati (art. 3 della Costituzione), in danno di chi sia
art. 24 della Costituzione
garanzia (art. 24 della Costituzione); uno strumento, aggiunge il
art. 415-bis cod. proc. pen
delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 464 e

565 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

6 febbraio 1999 dal pretore di Patti - sezione distaccata di S. Agata

di Militello nel procedimento penale a carico di R. A. N., iscritta

al n. 46 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 6 febbraio 1999, emessa in un

giudizio conseguente a opposizione a decreto penale, il pretore di

Patti - sezione distaccata di S. Agata di Militello ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto

penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per

rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc.

pen., nonché degli artt. 565 e 464 cod. proc. pen., in "combinato

disposto" tra loro, nella parte in cui non prevedono la nullità del

decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto

penale di condanna se non preceduto dal citato invito a comparire per

rendere interrogatorio;

che il rimettente muove dalla riforma apportata dalla legge

16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in

materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del

codice di procedura penale), relativamente alle norme processuali che

disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc.

pen.) e la citazione diretta a giudizio nel rito pretorile (art. 555

cod. proc. pen.), assumendo che per effetto di tali modifiche - in

particolare attraverso l'obbligo della preventiva contestazione

dell'addebito all'indagato e la possibilità per quest'ultimo di

essere ascoltato ancor prima che venga adottata qualsiasi

determinazione in ordine alla formulazione dell'imputazione o alla

chiamata in giudizio - si sarebbe realizzata la

"giurisdizionalizzazione della fase istruttoria", tesa ad assicurare

già nel corso delle indagini preliminari una piena estrinsecazione

del diritto di difesa;

che peraltro, poiché l'obbligo del previo invito a comparire

per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc.

pen., introdotto in via generale per gli altri modelli processuali,

non è stato esteso al procedimento per decreto penale, ne

conseguirebbe, secondo il giudice a quo una disparità di trattamento

tra imputati (art. 3 della Costituzione), in danno di chi sia

sottoposto allo speciale procedimento per decreto, posto che in

quest'ultimo modulo processuale l'imputato non verrebbe messo in

grado di difendersi pienamente attraverso l'espletamento di un

eventuale interrogatorio, e rimarrebbe così privato in modo del

tutto irragionevole - a seguito di una scelta processuale effettuata

dal solo pubblico ministero - di un fondamentale strumento di

garanzia (art. 24 della Costituzione); uno strumento, aggiunge il

rimettente, che permetterebbe alla persona sottoposta al procedimento

penale, già nella fase delle indagini preliminari, di prospettare le

proprie difese e di definire la propria posizione, fornendo tutti gli

elementi utili al fine di una eventuale archiviazione, in modo da

evitare di essere esposto agli effetti pregiudizievoli che qualsiasi

rinvio a giudizio, anche se destinato a risolversi in una pronuncia

assolutoria, inevitabilmente comporta;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, rilevando l'analogia tra la questione

sollevata e altra precedentemente decisa dalla Corte - con

l'ordinanza n. 432 del 1998 - nel senso della manifesta infondatezza,

ha concluso nel medesimo senso.

Considerato che il giudice rimettente individua la possibile

lesione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e

della garanzia della difesa (art. 24 della Costituzione) nella

mancata estensione al procedimento per decreto penale della

previsione dell'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a

presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma

3, cod. proc. pen., quale requisito di validità del giudizio, così

come è stato stabilito in generale nel procedimento "ordinario" a

seguito delle modifiche introdotte nella disciplina del processo

dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice

penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e

555 del codice di procedura penale);

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione

forense), che, nel quadro di una più generale revisione del

procedimento penale dinanzi al tribunale anche in composizione

monocratica ha, in particolare, modificato la normativa che forma

oggetto del presente giudizio di costituzionalità;

che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito

all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito

delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo

incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in

seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte

dell'indagato, cui deve essere comunicato l'"avviso della conclusione

delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto

dall'art. 17, comma 2, della citata legge n. 479 del 1999);

che, in connessione con la anzidetta nuova configurazione

dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è

stata conseguentemente posta dal legislatore una nuova e diversa

disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, in

caso di omissione dell'avviso e del susseguente invito a presentarsi

(v. in particolare l'art. 416, comma 1, e l'art. 552, comma 2, cod.

proc. pen., quali modificati rispettivamente dall'art. 17, comma 3, e

dall'art. 44 della legge n. 479 del 1999);

che, dato il complessivo mutamento del quadro normativo

assunto dal giudice rimettente quale premessa e termine di raffronto

della censura di incostituzionalità, occorre, in via del tutto

preliminare rispetto a ogni altro profilo, restituire gli atti al

giudice medesimo, al quale spetta di valutare se, a seguito delle

modifiche intervenute nella disciplina processuale in esame, la

questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante

nei termini in cui essa è stata proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Patti - sezione

distaccata di S. Agata di Militello.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola