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Ordinanza 366/2001 ECLI:IT:COST:2001:366 Generato dall'IA

Ordinanza 366/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 366/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto

Regesto Legislator

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Ordinanza 366/2001 · Corte costituzionale: 130 del decreto

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità contributo per l'assistenza pensione alimentare d'indigenza incasso dei contributi di mantenimento indennità suppletiva mantenimento della previdenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con

ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal Tribunale di Viterbo nel

procedimento civile vertente tra A. T. e l'INPS ed altro, iscritta al

n. 87 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che nel corso di un procedimento nel quale è stata

richiesta la condanna dell'Istituto nazionale per la previdenza

sociale (INPS) "alla corresponsione dell'indennità di

accompagnamento", il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del

16 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59) per violazione dell'art. 77, primo comma, della

Costituzione;

che, secondo il giudice a quo la disposizione impugnata, nel

disporre che l'INPS "è passivamente legittimato" nei giudizi

relativi alla concessione di provvidenze economiche spettanti a

titolo di invalidità civile, contrasta con la legge di delegazione

15 marzo 1997, n. 59, e viola l'art. 77, primo comma, della

Costituzione, in quanto con detta legge "il Governo non era stato in

alcun modo delegato a conferire funzioni all'INPS";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

deducendo l'infondatezza della questione di costituzionalità;

che si è costituito l'INPS, concludendo nel senso di

"rimettersi" alle decisioni di questa Corte, sulla base della

premessa che identica questione ha già costituito oggetto di un

giudizio di costituzionalità.

Considerato che il Tribunale di Viterbo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998,

in quanto avrebbe attribuito all'INPS, in violazione della legge di

delegazione, la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto

la corresponsione di provvidenze economiche a favore degli invalidi

civili;

che questa Corte, con l'ordinanza 30 marzo 2001, n. 90, ha

dichiarato manifestamente infondata un'identica questione di

legittimità costituzionale e che il giudice a quo non propone

argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati, o comunque tali

da indurre la Corte a modificare il relativo orientamento;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata

dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della

Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella