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Ordinanza 331/2001 ECLI:IT:COST:2001:331 Generato dall'IA

Ordinanza 331/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 331/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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uguaglianza, equiparando gli effetti economici della perdita del bene

Regesto Legislator

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Ordinanza 331/2001 · Corte costituzionale: uguaglianza, equiparando gli effetti economici della perdita del bene

Parole chiave

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fondo espropriato espropriazione abusiva appropriazione indebita di beni demaniali proprietà privata liquidazione di fondi utilizzazione del fondo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto

1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1996 dal

tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra

Augusto Cartisano e il comune di Reggio Calabria, iscritta al n. 43

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Ritenuto che il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza

emessa in data 17 maggio 1996, pervenuta alla Corte costituzionale

l'8 gennaio 2001 (r.o. n. 43 del 2001), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge

28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge

11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, per

violazione degli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma,

della Costituzione, che, regolando la misura del risarcimento del

danno per l'occupazione illegittima dei fondi privati, impone

l'adozione del criterio già dettato per il calcolo dell'indennità

di espropriazione;

che, ad avviso del collegio rimettente, tale disposizione

determinerebbe, in primo luogo, una violazione del principio di

uguaglianza, equiparando gli effetti economici della perdita del bene

per fatto illecito a quelli dell'espropriazione secundum legem;

inoltre, regolando le conseguenze economiche del fatto illecito di

occupazione appropriativa sul modello dell'indennizzo, vanificherebbe

la limitazione costituzionale del potere di esproprio della pubblica

amministrazione ai soli casi previsti dalla legge, senza che tale

ipotesi ablativa sia legislativamente configurata.

Considerato che la disposizione è già stata dichiarata

costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza n. 369

del 1996, e identiche questioni, successivamente pervenute all'esame

della Corte, sono state dichiarate manifestamente inammissibili

(ordinanze nn. 413 e 434 del 1996; n. 105 del 1997; n. 209 del 1998);

che ciò comporta la manifesta inammissibilità della odierna

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge

28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge

11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e

terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola