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Ordinanza 298/2001 ECLI:IT:COST:2001:298 Generato dall'IA

Ordinanza 298/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 298/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,

Regesto Legislator

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art. 13 della Costituzione; Ordinanza 298/2001 · Corte costituzionale: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,

Parole chiave

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proroga della carcerazione espulsione misura di allontanamento nel diritto degli stranieri allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento protezione provvisoria indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

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art. 13 della Costituzione
dall'art. 13 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,

5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), promossi con ordinanze emesse in data 2 novembre 2000

(n. 3 ordinanze) e in data 15 novembre 2000 (n. 3 ordinanze) dal

tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente

iscritte dal n. 60 al n. 62 e dal n. 123 al n. 125 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

numeri 5 e 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con tre ordinanze in data 2 novembre 2000 (r.o. da

n. 60 a n. 62 del 2001) e con tre ordinanze in data 15 novembre 2000

(r.o. da n. 123 a n. 125 del 2001), tutte di analogo contenuto, il

tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevedono

che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza

dei presupposti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, elida

gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a

mezzo di forza pubblica e che tale provvedimento sia comunicato

all'autorità giudiziaria per essere assoggettato a convalida;

che, quanto alla rilevanza, in tutte le ordinanze si osserva

che il procedimento di convalida del trattenimento presso il centro

di permanenza temporanea e di assistenza non può essere definito

senza che sia assoggettato a convalida il provvedimento di espulsione

con accompagnamento alla frontiera che ne costituisce ilpresupposto;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale, i remittenti, rilevato che il

trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza ed

assistenza di cui al citato art. 14 è finalizzato ad assicurare

effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone

che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla

frontiera a mezzo della forza pubblica, ritengono che

l'accompagnamento alla frontiera, rendendo suscettibile di coercitiva

esecuzione il provvedimento di espulsione, inciderebbe sulla libertà

personale e dovrebbe essere assistito dalle garanzie poste

dall'art. 13 della Costituzione;

che i giudici a quibus - dopo aver premesso che "la

prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto

inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero" - lamentano

che i casi di accompagnamento alla frontiera conseguenti a

provvedimenti di espulsione amministrativa violerebbero la riserva di

giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento

dell'autorità giudiziaria che dia le ragioni di quella misura,

preventivamente ex art. 13, secondo comma, Cost., ovvero

successivamente, mediante convalida del giudice entro quarantotto

ore, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di pubblica

sicurezza ex art. 13, terzo comma, Cost;

che la violazione della riserva di giurisdizione, di

immediata rilevabilità nell'ipotesi in cui lo straniero espulso

venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza

pubblica (in questo caso il giudice non ne viene neanche informato),

sussisterebbe, ad avviso dei remittenti, anche quando lo straniero,

per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga

trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo

n. 286 del 1998 presso un centro di permanenza temporanea e

assistenza, in quanto, nonostante l'art. 14, comma 4, prescriva al

giudice della convalida di valutare la sussistenza dei presupposti di

cui all'art. 13 del medesimo decreto, oggetto della convalida sarebbe

solo il provvedimento di trattenimento presso il centro, come

confermerebbe, oltre al tenore letterale del citato art. 14, comma 4,

che sembrerebbe riferirsi al solo "provvedimento del questore", anche

la circostanza che la mancata convalida del trattenimento non

travolgerebbe il provvedimento di "espulsione con accompagnamento",

che continuerebbe così a gravare sullo straniero;

che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile o non fondata;

che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa

erariale ha depositato memorie, con le quali, rilevato che le

questioni di legittimità costituzionale sono già state risolte da

questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la

declaratoria di manifesta inammissibilità o infondatezza delle

questioni stesse.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa

Corte, con la sentenza n. 105 del 2001, ha dichiarato non fondata,

nei sensi di cui in motivazione, identica questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14,

comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero);

che con la stessa sentenza è stata altresì dichiarata non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata

in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da

indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché la

questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e

dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo

comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione

monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola