Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 24/2001 ECLI:IT:COST:2001:24 Generato dall'IA

Ordinanza 24/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 24/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 76 della Costituzione, art. 1283 cod. civ; Ordinanza 24/2001 · Corte costituzionale: 25, comma 3, del

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto bancario interesse giuridicamente protetto istituzioni finanziarie bancassicurazione istituto di emissione conflitto d'interessi dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
7 gennaio 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o.
art. 1283 cod. civ
bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ.,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze

emesse il 24 maggio 2000 dal tribunale di Napoli, in composizione

monocratica, il 17 aprile 2000 dal giudice delegato per il

procedimento ingiuntivo dal Presidente del tribunale di Benevento, il

7 gennaio 2000 dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di

Taranto, e il 20 luglio 2000 dal giudice istruttore presso il

tribunale di Trapani, rispettivamente iscritte ai nn. 521, 567, 584 e

632 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 40, 42, 43 e 45 - 1ª serie speciale - dell'anno

2000.

Visti l'atto di costituzione della Banca Popolare di Puglia e

Basilicata S.r.l. nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di giudizi aventi ad oggetto, o comunque

nei quali viene in rilievo, la validità di clausole anatocistiche

contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,

il tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con ordinanza

del 24 maggio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 76, 102,

e 104 della Costituzione (r.o. n. 521 del 2000), il giudice delegato

per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del tribunale di

Benevento, con ordinanza del 17 aprile del 2000, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 77 della Costituzione (r.o. n. 567 del 2000), la Corte

d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ordinanza del

7 gennaio 2000, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o.

n. 584 del 2000), il "giudice istruttore" (recte: giudice unico) del

tribunale di Trapani, con ordinanza del 20 luglio 2000, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione (r.o. n. 632 del

2000), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in

vigore dal 19 ottobre 1999 [erroneamente indicato come "art. 25,

comma 2" nell'ordinanza registrata al n. 567 del 2000 e come "art.

120, comma 3, del testo unico n. 385 del 1993, introdotto dall'art.

25 del decreto legislativo n. 342 del 1999" nell'ordinanza registrata

al n. 584 del 2000], nella parte in cui stabilisce che le clausole

relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,

contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata

in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il

credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri

per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle

operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

[delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22

aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che, dopo

di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi

valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le

modalità ed i tempi in questa previsti;

che nel giudizio registrato al n. 584 del 2000 si è

costituita la banca, parte nel giudizio principale, chiedendo la

declaratoria di inammissibilità per l'inesistenza del denunciato

comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e

comunque per irrilevanza o di infondatezza della sollevata questione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o

comunque (limitatamente al giudizio registrato al n. 521 del 2000)

l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i quattro giudizi, in quanto propongono questioni

analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge (i

menzionati errori materiali contenuti nelle ordinanze nn. 567 e 584

del 2000 non rendono incerta l'individuazione della norma

effettivamente denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che l'eccezione di inammissibilità basata su un possibile

diverso fondamento di legittimità delle clausole anatocistiche

bancarie, rispetto all'uso normativo di cui all'art. 1283 cod. civ.,

non è pertinente perché presuppone una delimitazione del thema

decidendum diversa da quella prospettata dai rimettenti (la sola

rilevante in questa sede), i quali hanno chiaramente precisato che le

controversie sottoposte alla loro cognizione riguardano la validità

delle clausole anatocistiche bancarie alla stregua esclusivamente del

disposto dell'art. 1283 cod. civ., sulla cui portata precettiva

indubbiamente incide la norma denunciata;

che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze

di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la norma denunciata non vive più

nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 551

del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo

1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli

evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal

Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dal giudice

delegato per il procedimento ingiuntivo dal Presidente del Tribunale

di Benevento, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di

Taranto, dal "giudice istruttore" del Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola