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Sentenza 212/2001 ECLI:IT:COST:2001:212 Generato dall'IA

Sentenza 212/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 212/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'art. 81, quarto comma, della Costituzione non avendo il legislatore

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 212/2001 · Corte costituzionale: l'art. 81, quarto comma, della Costituzione non avendo il legislatore

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale cessazione delle prestazioni distacco di lavoratori indennità di disoccupazione dell'assicurato integrazione nell'assicurazione disoccupazione licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
innanzitutto in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto
art. 3 della Costituzione
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Siciliana, approvata il 7 dicembre 2000, recante

"Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di

agricoltura. Norme in materia di usi civici", promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il

15 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 21 successivo ed

iscritto al numero 24 del registro ricorsi 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

1. - Con ricorso notificato il 15 dicembre 2000, il Commissario

dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3 della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del

7 dicembre 2000 recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre

norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici".

L'articolo suddetto dispone che i benefici già previsti

dall'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche

ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di

cooperazione), e successive modificazioni, in favore del personale

delle cooperative agricole, delle cantine sociali e loro consorzi e

dei consorzi agrari provinciali, in servizio alla data del 30 marzo

1989 "e successivamente licenziato (...) o da licenziare per

riduzione di posti di lavoro che comportino processi di

ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione", sono estesi

"al personale delle cooperative agricole che, in servizio alla data

del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato, sia in

possesso al 31 dicembre 1992 di almeno 15 anni di anzianità

contributiva a qualsiasi titolo utile e alla data di pubblicazione

della presente legge non sia stato immesso in un processo produttivo

o in attività lavorativa autonoma o subordinata".

La disposizione - secondo il Commissario dello Stato - sarebbe

innanzitutto in contrasto con l'art. 97 della Costituzione in quanto

sovvertirebbe lo scopo originario della norma di cui all'art. 12

della legge n. 36 del 1991, consentendo l'erogazione dei previsti

benefici a prescindere dalle cause del licenziamento e dunque

indipendentemente dalla sussistenza di quei processi di

ristrutturazione aziendale che viceversa costituivano la ratio

giustificatrice dell'intervento pubblico.

La stessa disposizione, applicandosi esclusivamente ai dipendenti

delle cooperative agricole, violerebbe poi l'art. 3 della

Costituzione introducendo una ingiustificata disparità di

trattamento in danno dei dipendenti delle cantine sociali e loro

consorzi, eventualmente licenziati per cause diverse dalla

ristrutturazione aziendale che resterebbero esclusi dai previsti

benefici.

La disposizione, da ultimo, si porrebbe in contrasto con

l'art. 81, quarto comma, della Costituzione non avendo il legislatore

previsto alcuna forma di copertura finanziaria in relazione

ai maggiori oneri - neppure quantificati - da essa derivanti.

2. - Con memoria depositata nell'imminenza della camera di

consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato che la

legge impugnata è stata promulgata dal Presidente della regione,

quale legge 23 dicembre 2000, n. 28, con esclusione dell'art. 3. Ha

conseguentemente concluso per la declaratoria di cessazione della

materia del contendere.

1. - Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana ha impugnato l'art. 3 della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 dicembre 2000

recante "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di

agricoltura. Norme in materia di usi civici", lamentando la

violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.

2. - La suddetta legge, dopo la proposizione del ricorso, è

stata promulgata dal Presidente della regione con omissione

dell'articolo oggetto di censura (legge 23 dicembre 2000, n. 28).

Restando in tal modo definitivamente preclusa la possibilità che

sia conferita efficacia alla disposizionecontenuta nel citato

articolo, deve ritenersi cessata, in conformità alla costante

giurisprudenza di questa Corte, (cfr., da ultimo, le sentenze n. 162

e n. 6 del 2000), la materia del contendere nel presente giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola