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Ordinanza 201/2001 ECLI:IT:COST:2001:201 Generato dall'IA

Ordinanza 201/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 201/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 del decreto

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 201/2001 · Corte costituzionale: 101 del decreto

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena sanzione sostitutiva sanzioni penali pena pecuniaria sospesa individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 del decreto

legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati

minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1

della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con ordinanza emessa

il 28 gennaio 2000, dal tribunale di Crotone, nel procedimento di

esecuzione nei confronti di Camigliano Francesco, iscritta al n. 448

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 28 gennaio 2000 (r.o. n. 448 del

2000), il tribunale di Crotone ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 101 del decreto legislativo 30 dicembre

1999, n. 507, nella parte in cui non prevede, anche per le pene

detentive inflitte con sentenze o decreti irrevocabili, ma non

portati ancora ad esecuzione (o per i quali l'esecuzione non si sia

esaurita), "il residuare - previa conversione nel corrispondente

importo pecuniario - di un meccanismo sanzionatorio (e di recupero)

analogo a quello previsto al comma 2 per le multe e le ammende

inflitte con sentenze o decreti di analogo tenore";

che il giudice a quo ritiene che la mancanza di un siffatto

meccanismo comporti la violazione del principio di uguaglianza, a

causa dell'ingiustificato trattamento di favore riservato a chi sia

stato condannato irrevocabilmente a pena detentiva rispetto a chi non

sia stato attinto da una condanna irrevocabile, comunque perseguibile

in base all'art. 100, come anche a chi, pur punito con sentenza di

condanna irrevocabile, abbia compiuto un fatto meno grave, sanzionato

con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva poi convertita;

che, a giudizio del rimettente la concomitante interazione

dei principi di intangibilità del giudicato penale e di legalità

rende impraticabile una soluzione che, in via interpretativa, "colmi

la ritenuta lacuna con soluzioni atipiche quali la trasmissione degli

atti al Prefetto o la conversione della pena detentiva nella

pecuniaria corrispondente onde poter poi attivare le forme di

riscossione di cui al citato comma 2 dell'art. 101".

Considerato che, successivamente alla proposizione della

questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza

n. 169 del 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,

n. 507;

che, a seguito di detta sentenza e della nuova disciplina

applicabile per effetto di essa, si rende necessario disporre la

restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame

della questione (ordinanze n. 132 del 2000 e n. 180 del 2000).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola