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Ordinanza 198/2001 ECLI:IT:COST:2001:198 Generato dall'IA

Ordinanza 198/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 198/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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con ricorso depositato il 1° dicembre 2000 ed iscritto al n. 173 del

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Ordinanza 198/2001 · Corte costituzionale: 173 del

Parole chiave

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dibattiti parlamentari vigilanza parlamentare immunità parlamentare seggio parlamentare rappresentanza politica competenza legislativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

16 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo

Matassa, promosso dal tribunale di Caltanissetta I sezione penale,

con ricorso depositato il 1° dicembre 2000 ed iscritto al n. 173 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ricorso datato 7 aprile 2000 e depositato nella

cancelleria della Corte il 1° dicembre 2000, il tribunale di

Caltanissetta, I sezione penale, investito di un giudizio con

l'imputazione di diffamazione nei confronti del deputato Vittorio

Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla

deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 novembre

1999 (documento IV-quater n. 87), ha dichiarato che i fatti per i

quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni

espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della

Costituzione);

che il tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi

sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e

menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di

Caltanissetta, I sezione penale, è legittimato a sollevare il

conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui

appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di

attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della

deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei

deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le

quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese

nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Caltanissetta, I sezione penale, nei confronti della Camera dei

deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Caltanissetta,I sezione penale,

ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla

notificazione delle stesse (art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola