Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 195/2001 ECLI:IT:COST:2001:195 Generato dall'IA

Ordinanza 195/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 195/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

della Regione Siciliana, approvata il 24 ottobre 2000, recante "Norme

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 51 della Costituzione, art. 136 della Costituzione; Ordinanza 195/2001 · Corte costituzionale: della Regione Siciliana, approvata il 24 ottobre 2000, recante "Norme

Parole chiave

Generato dall'IA
accesso alla professione divieto di esercizio della professione collocabilità ridotta diritto alla cultura diritto di accedere all'opera accertamento della capacità lavorativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 51 della Costituzione
predeterminati in violazione dell'art. 51 della Costituzione, che
art. 136 della Costituzione
sostanzialmente, in violazione dell'art. 136 della Costituzione,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Siciliana, approvata il 24 ottobre 2000, recante "Norme

per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e

catalogazione dei beni culturali siciliani", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il

30 ottobre 2000, depositato in cancelleria l'8 novembre 2000 ed

iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2000.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,

con ricorso notificato il 30 ottobre 2000 e depositato il successivo

8 novembre, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e

136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana

il 24 ottobre 2000 (disegno di legge n. 1092), recante "Norme per la

prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e

catalogazione dei beni culturali siciliani";

che la disposizione censurata autorizza l'assessore regionale

per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,

"attesa la necessità di sopperire alla carenza di figure

professionali specifiche nell'ambito storico-artistico, ad avvalersi

del personale utilizzato sul territorio della Regione Siciliana per

l'attività catalografica in virtù della legge 20 maggio 1988,

n. 160, secondo le modalità di cui all'art. 2";

che, ad avviso del ricorrente, sarebbe contrario al principio

di buon andamento della pubblica amministrazione limitare l'ambito

dei possibili destinatari dei nuovi contratti esclusivamente ai

soggetti che hanno in passato svolto per un breve periodo analoga

attività ai sensi della legge 20 maggio 1988, n. 160, che ha

convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86

(Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di

mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema

informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),

nell'apodittico presupposto che tali soggetti possiedano, rispetto ad

altri, una qualificazione professionale superiore;

che, secondo il Commissario dello Stato, la medesima

disposizione regionale, oltre a introdurre una ingiustificata

disparità di trattamento in danno dei soggetti che hanno esercitato

le medesime attività, in virtù della stessa legge n. 160 del 1988,

nel rimanente territorio nazionale, individuerebbe destinatari

predeterminati in violazione dell'art. 51 della Costituzione, che

garantisce a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in

condizioni di eguaglianza;

che, infine, la disposizione denunciata riprodurrebbe

sostanzialmente, in violazione dell'art. 136 della Costituzione,

l'art. 3 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana

nella seduta del 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale della

catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e

fruizione dei beni culturali ed ambientali), dichiarato

costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 59

del 1997.

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge

approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 ottobre 2000,

recante "Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento,

inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani", è

stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art.

3, oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la

possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso

contenuta;

che pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di

questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 382 e n. 381 del 2000), deve

dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola