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Ordinanza 17/2001 ECLI:IT:COST:2001:17 Generato dall'IA

Ordinanza 17/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 17/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 - 1ª serie speciale -

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 17/2001 · Corte costituzionale: 44 - 1ª serie speciale -

Parole chiave

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restituzione in pristino reintegrazione della cittadinanza azione di reintegra esecuzione amministrativa revoca dell'atto amministrativo reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
contrasto con l'art. 76 della Costituzione, laddove ha sottratto alla
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza

emessa il 14 aprile 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso

proposto dal comune di Farra di Soligo contro Candiago Luigi ed

altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 - 1ª serie speciale -

dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Candiago Luigi, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 25 maggio 2000, pervenuta alla

Corte il 6 settembre 2000, la Corte di cassazione - investita di un

ricorso per regolamento di giurisdizione dal comune di Farra di

Soligo, resistente in un procedimento possessorio nei suoi confronti

instaurato da Luigi Candiago avanti al pretore di Treviso, per

ottenere la reintegrazione nel godimento di fondi occupati in via

d'urgenza dallo stesso comune al fine di realizzare insediamenti

produttivi, nell'asserito presupposto che i provvedimenti

autorizzativi dell'occupazione fossero divenuti inefficaci - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che, secondo la rimettente, la norma denunciata è in

contrasto con l'art. 76 della Costituzione, laddove ha sottratto alla

giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo le controversie su diritti

soggettivi - diversi da quelli indennitari - conseguenti alla tenuta,

da parte della pubblica amministrazione, di comportamenti materiali

nell'ambito di procedure espropriative finalizzate alla gestione del

territorio;

che la norma denunciata, eccedendo dai limiti della delega,

avrebbe violato i criteri direttivi dell'art. 11, comma 4, lettera g)

della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa);

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che,

adducendo la sopravvenienza della legge 21 luglio 2000, n. 205

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), ha chiesto la

restituzione degli atti al giudice a quo perché proceda ad un nuovo

esame della rilevanza della questione;

che si è pure costituita la parte privata Luigi Candiago,

che ha sostenuto il venir meno della rilevanza della questione a

seguito della sopravvenienza della citata legge n. 205 del 2000.

Considerato che, dopo la proposizione della questione di

legittimità costituzionale, è sopravvenuta la legge n. 205 del 2000

(in vigore dal 10 agosto 2000), la quale - con l'art. 7 - ha

formalmente sostituito il testo dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del

1998, ripetendo integralmente il contenuto della norma originaria, ma

- naturalmente - attribuendole l'efficacia della legge formale e non

più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell'incidenza dell'indicato jus

superveniens in ordine al persistere della rilevanza della questione

compete alla rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti

alla rimettente perché possa compiere la suddetta valutazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola