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Ordinanza 161/2001 ECLI:IT:COST:2001:161 Generato dall'IA

Ordinanza 161/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 161/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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3 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo sul

Regesto Legislator

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art. 138 della Costituzione; Ordinanza 161/2001 · Corte costituzionale: 3 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo sul

Parole chiave

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contenzioso tributario autorità giudiziaria fiscale ricorso costituzionale all'estero sospensione della riscossione fiscale opposizione al precetto esecutivo sovranità fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 138 della Costituzione
revisione costituzionale, previsto dall'art. 138 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale

della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge

28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il

3 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo sul

ricorso proposto da Gulli Antonino ed altra contro l'Ufficio del

Registro di Sciacca ed altra, iscritta al n. 604 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio riguardante la richiesta di

annullamento di una cartella esattoriale, la Commissione tributaria

regionale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli articoli 36 e

37 dello Statuto della Regione Siciliana, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile

1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in

attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998,

n. 337), e ha rimesso gli atti per la decisione "all'Alta Corte per

la Sicilia";

che - secondo quanto sostiene la Commissione, in via

preliminare - l'Alta Corte per la Sicilia, sebbene non in funzione,

sarebbe ancora in vita, non essendosi seguito il procedimento di

revisione costituzionale, previsto dall'art. 138 della Costituzione;

che il rimettente sostiene l'erroneità delle decisioni con

cui questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, con sentenza

n. 545 del 1989) l'inderogabile principio dell'unicità della

giurisdizione costituzionale.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Palermo ha

sollevato la questione di costituzionalità davanti all'Alta Corte

per la Regione siciliana, disponendo la trasmissione degli atti alla

stessa Alta Corte e sostenendo che "la Corte costituzionale non può

sostituirsi ad essa";

che, peraltro, l'ordinanza è stata indirizzata, con una nota

successiva a firma del Presidente dell'organo remittente, a questa

Corte costituzionale la quale, anche per espressa motivazione

dell'ordinanza, non ne è la destinataria;

che, pertanto, va dichiarata l'irricevibilità dell'ordinanza

di rimessione della Commissione tributaria regionale di Palermo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara irricevibile l'ordinanza della Commissione tributaria

regionale di Palermo che ha promosso il giudizio di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola