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Ordinanza 8/2000 ECLI:IT:COST:2000:8 Generato dall'IA

Ordinanza 8/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 8/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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d.-l. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta

Regesto Legislator

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art. 23 Cost, art. 53 Cost, art. 23 della Costituzione; Ordinanza 8/2000 · Corte costituzionale: d.-l. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta

Parole chiave

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computo del reddito onere della prova del contribuente accoglimento parziale del contribuente tassazione d'ufficio scopi fiscali imposta diretta sul reddito

Disposizioni normative citate

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art. 23 Cost
porrebbero in contrasto in primo luogo con l'art. 23 Cost., poiché
art. 53 Cost
capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto il
art. 23 della Costituzione
violazione dell'art. 23 della Costituzione dovendo la riserva di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del

d.-l. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta

sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle

imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e

dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da

parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di

irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli

imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di

aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito,

con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, promosso con

ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dalla Commissione tributaria

provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Leonelli

Osvaldo contro l'Ufficio IVA di Firenze, iscritta al n. 904 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con

ordinanza emessa il 6 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli articoli 11 e 12 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69

(Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone

fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,

determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per

la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate

categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di

minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle

elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle

concessioni governative) convertito, con modificazioni, nella legge

n. 154 del 27 aprile 1989;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate - le

quali prevedono la possibilità, per gli uffici finanziari, di

determinare induttivamente corrispettivi, compensi e ricavi, per

alcune categorie di contribuenti, in caso di scelta della

contabilità semplificata, sulla base di coefficienti di congruità

elaborati alla stregua di parametri economici di diverso genere - si

porrebbero in contrasto in primo luogo con l'art. 23 Cost., poiché

l'obbligo di eseguire la prestazione tributaria conseguente a

siffatto accertamento deriverebbe non da un atto avente forza di

legge, ma dal provvedimento di natura amministrativa (nella specie un

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con il quale i

coefficienti medesimi vengono determinati;

che le norme stesse sarebbero altresì lesive del principio di

capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., in quanto il

suddetto meccanismo di accertamento, precludendo al contribuente ogni

possibilità di prova contraria, prescinderebbe da qualsiasi

valutazione sulla reale entità dei redditi prodotti dal contribuente

medesimo;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria

di infondatezza della questione;

che, ad avviso della Avvocatura, non sussisterebbe la denunciata

violazione dell'art. 23 della Costituzione dovendo la riserva di

legge ivi prevista essere intesa, in conformità alla concorde

opinione di dottrina e giurisprudenza, in senso relativo e non

assoluto;

che nemmeno sarebbe configurabile il prospettato contrasto con il

principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., potendo

in ogni caso il contribuente, diversamente da quanto ritenuto dal

giudice a quo, fornire la prova contraria volta a dimostrare, in

relazione allo specifico atteggiarsi dell'attività svolta,

l'inapplicabilità nei suoi confronti dei coefficienti presuntivi di

reddito;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, la questione di legittimità costituzionale, per risultare

ammissibile, esige la puntuale illustrazione delle circostanze di

fatto oggetto della controversia, onde consentire alla Corte le

valutazioni di sua competenza anche in ordine alla rilevanza della

questione così come proposta dal rimettente (ex plurimis: ordinanza

n. 194 del 1999);

che, nel caso in esame, l'ordinanza di rimessione si limita ad

affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza peraltro

fornire il benché minimo elemento di individuazione della

fattispecie oggetto del giudizio principale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12 del d.-l. 2 marzo

1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito

delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui

redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi

termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di

determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità

formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e

contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di

tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni,

nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli

artt. 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola