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Sentenza 6/2000 ECLI:IT:COST:2000:6 Generato dall'IA

Sentenza 6/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 6/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione, art. 3 della Costituzione; Sentenza 6/2000 · Corte costituzionale: tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione

Parole chiave

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Stato regionale regolamentazione della caccia autorizzazione in materia di protezione della natura legislazione veterinaria violazione di norme di protezione divieto di accedere a un dato territorio

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
157 del 1992 ed altresì con l'art. 97 della Costituzione;
art. 3 della Costituzione
contrastante con l'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 5,

lettera b); 9, comma 6; 18, comma 6; 19, commi 1 e 5; 20, comma 4;

23, comma 3; 26, comma 4, della legge della Regione Siciliana

approvata il 14 agosto 1997, recante "Norme per la protezione, la

tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione

del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e

forestale", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana, notificato il 22 agosto 1997, depositato in

cancelleria il 1 settembre 1997 ed iscritto al n. 56 del registro

ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto

questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni del

disegno di legge n. 456-122-373-379-393-411-431 dal titolo "Norme per

la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per

la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il

settore agricolo e forestale", approvato dall'Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 14 agosto 1997.

2. - Prospettando violazione dell'art. 14 dello statuto della

Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455, a causa del contrasto delle disposizioni censurate con

varie norme della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio) suscettibili di vincolare anche il legislatore siciliano,

formano, in particolare, oggetto di denuncia:

l'art. 4, comma 5, lettera b), che, nel disporre che le

ripartizioni faunistico-venatorie possano avvalersi per

l'abbattimento della fauna ritenuta lesiva per l'ambiente anche di

guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientalistiche

senza che si preveda il possesso, da parte delle stesse, della

licenza venatoria, contrasterebbe con l'art. 19, commi 2 e 3, della

legge n. 157 del 1992 ed altresì con l'art. 97 della Costituzione;

l'art. 18, comma 6, il quale protrae per mezz'ora dopo il

tramonto l'esercizio della caccia, in violazione dell'art. 18, comma

7, della legge n. 157 del 1992;

l'art. 19, comma 1, che, nel prevedere che l'Assessore regionale

per l'agricoltura e le foreste stabilisce i periodi di attività

venatoria sentito il comitato regionale faunistico-venatorio,

anziché l'Istituto nazionale per la fauna selvatica previsto dalla

legge n. 157 del 1992, colliderebbe non solo con l'art. 18, comma 2,

della predetta legge n. 157 del 1992, ma anche con l'art. 97 della

Costituzione;

l'art. 19, comma 5, che, nel disciplinare la caccia al coniglio

selvatico nell'isola di Pantelleria, si porrebbe in contrasto

anch'esso non solo con gli artt. 18, comma 1, e 19 della legge n. 157

del 1992, ma anche con l'art. 97 della Costituzione;

l'art. 20, comma 4, che consente l'uso del furetto quale mezzo di

caccia, in violazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 157 del

1992 e con interferenza nel campo penale;

l'art. 23, comma 3, relativo alla composizione del comitato di

gestione degli ambiti territoriali di caccia, in quanto elusivo

dell'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, nonché

contrastante con l'art. 3 della Costituzione;

l'art. 26, comma 4, che consente la caccia anche di specie non

incluse nell'elenco di quelle cacciabili, in contrasto con gli artt.

2, 16, comma 4, 18 e 30 della legge n. 157 del 1992, nonché con

l'art. 97 della Costituzione, con interferenza della disciplina

regionale in materia penale.

Viene denunciato, infine, l'art. 9, comma 6, nella parte in cui,

violando l'art. 12 dello statuto speciale, attribuisce all'Assessore

regionale per l'agricoltura e le foreste il compito di emanare un

regolamento di attuazione relativo all'istituzione dell'Osservatorio

faunistico siciliano.

3. - Con memoria del 2 settembre 1999, depositata in prossimità

dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto

che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la

materia del contendere, in conseguenza della promulgazione parziale

da parte del Presidente della Regione Siciliana del provvedimento

legislativo oggetto del giudizio (cfr. Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana n. 47 del 2 settembre 1997), con omissione delle

disposizioni denunciate di incostituzionalità.

1. - Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità

costituzionale di molteplici disposizioni del disegno di legge n.

456-122-373-379-393-411-431 dal titolo "Norme per la protezione, la

tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione

del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e

forestale" approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta

del 14 agosto 1997.

Lamentando la violazione dell'art. 14 dello statuto speciale della

Regione, a causa del contrasto delle disposizioni censurate con varie

norme della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio) suscettibili di vincolare anche il legislatore siciliano

vengono denunciati, in particolare:

l'art. 4, comma 5, lettera b), per violazione dell'art. 19, commi

2 e 3, della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della

Costituzione;

l'art. 18, comma 6, per violazione dell'art. 18, comma 7, della

legge n. 157 del 1992;

l'art. 19, comma 1, per violazione dell'art. 18, comma 2, della

legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della Costituzione;

l'art. 19, comma 5, per violazione degli artt. 18, comma 1, e 19

della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della

Costituzione;

l'art. 20, comma 4, per violazione dell'art. 13, comma 5, della

legge n. 157 del 1992, nonché per interferenza in materia penale;

l'art. 23, comma 3, per violazione dell'art. 14, comma 10, della

legge n. 157 del 1992, nonché dell'art. 3 della Costituzione;

l'art. 26, comma 4, per violazione degli artt. 2, 16, comma 4, 18

e 30 della legge n. 157 del 1992, oltre che dell'art. 97 della

Costituzione, nonché per interferenza in materia penale.

Viene denunciato, infine, l'art. 9, comma 6, limitatamente

all'inciso "ed il regolamento di attuazione" per violazione dell'art.

12 dello statuto speciale.

2. - Come già accennato nelle premesse in fatto, la deliberazione

legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del

Commissario dello Stato ha formato oggetto di promulgazione da parte

del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le

disposizioni impugnate, divenendo la legge 1 settembre 1997, n. 33

(in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 2 settembre

1997).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, sentenza n. 350 del 1999), va dichiarata cessata la

materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola