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Ordinanza 588/2000 ECLI:IT:COST:2000:588 Generato dall'IA

Ordinanza 588/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 588/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 624 cod. pen, art. 16 cod. pen, art. 625 cod. pen; Ordinanza 588/2000 · Corte costituzionale: penale militare impedisce, dunque, di ravvisare profili di irragionevolezza nella disparità di trattamento fra le due ipotesi criminose poste a confronto. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Parole chiave

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procedura penale militare attentato contro la sicurezza militare difesa e questioni militari furto di lieve entità reati contro i doveri di servizio disobbedienza militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
emessa il 4 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
art. 624 cod. pen
conseguenza della modifica apportata all'art. 624 cod. pen.
art. 16 cod. pen
applicabile al furto militare in virtù dell'art. 16 cod. pen.,
art. 625 cod. pen
mentre l'art. 625 cod. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma 1,

del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il

4 maggio 2000 dal tribunale militare di La Spezia nel procedimento

penale a carico di B. M., iscritta al n. 603 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il tribunale militare di La Spezia, con ordinanza

emessa il 4 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella

parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in

danno di militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo

che ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61,

numero 7, del codice penale o dall'art. 231 del codice penale

militare di pace;

che il rimettente pone, a fondamento del sollevato quesito di

costituzionalità, il rilievo della disparità di trattamento

venutasi a creare tra il furto comune ed il furto militare in

conseguenza della modifica apportata all'art. 624 cod. pen. dall'art.

12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la

depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e

tributario), per effetto della quale il furto comune, non aggravato

ai sensi degli artt. 61, numero 7, e 625 cod. pen., è divenuto

perseguibile a querela;

che, ad avviso del giudice a quo la mancata estensione del

medesimo regime al furto militare comporterebbe una violazione del

principio di uguaglianza, stante la sostanziale identità strutturale

fra le due fattispecie criminose e l'inidoneità degli elementi

specializzanti, propri del reato militare - qualità di militare

dell'agente e della persona offesa, natura parimenti militare del

luogo di commissione dell'illecito - a giustificare una divergenza di

disciplina sul piano della perseguibilità;

che il riequilibrio del sistema non implicherebbe, d'altro

canto, scelte "creative", rientranti nella discrezionalità del

legislatore, in quanto l'art. 61, numero 7, cod. pen. è direttamente

applicabile al furto militare in virtù dell'art. 16 cod. pen.,

mentre l'art. 625 cod. pen. trova puntuale corrispondenza, quanto ad

esso, nell'art. 231 del codice penale militare di pace;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che identica questione, sollevata anche dal medesimo

tribunale rimettente, è già stata dichiarata manifestamente

infondata da questa Corte (cfr. ordinanza n. 415 del 2000), sul

rilievo - confermativo di un costante indirizzo della Corte stessa -

che il regime della perseguibilità a querela, non previsto

attualmente in rapporto ad alcuno fra i reati militari, deve

ritenersi con essi incompatibile: e ciò in quanto "nei reati

militari è sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio,

una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non

tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della

querela" (cfr. sentenze nn. 449 del 1991, 189 del 1976 e 42 del 1975;

nonché ordinanze nn. 229 e 467 del 1988);

che la rimarcata estraneità dell'istituto della querela al

diritto penale militare impedisce, dunque, di ravvisare profili di

irragionevolezza nella disparità di trattamento fra le due ipotesi

criminose poste a confronto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice

penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella