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Ordinanza 572/2000 ECLI:IT:COST:2000:572 Generato dall'IA

Ordinanza 572/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 572/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e

Regesto Legislator

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art. 656 cod. proc. pen, art. 112 della Costituzione; Ordinanza 572/2000 · Corte costituzionale: Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale sospensione dell'ordine espulsione ripristino dell'effetto sospensivo revoca del sequestro sospensione dell'esecuzione notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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art. 656 cod. proc. pen
in cui non prevede (commi 8 e 9 dell'art. 656 cod. proc. pen.) che la
art. 112 della Costituzione
dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 656, commi 5, 8

e 9, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1

della legge 27 maggio 1988, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del

codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e

successive modificazioni), promossi con ordinanze emesse il 30 luglio

1999 e il 27 ottobre 1999 dal tribunale di Genova nei procedimenti di

esecuzione nei confronti di T. Q. C. H. e D. A., iscritte ai nn. 592

e 729 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e

n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il tribunale di Genova, con due ordinanze di analogo

tenore emesse il 30 luglio 1999 ed il 27 ottobre 1999 nel corso di

distinti procedimenti di esecuzione penale, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 656, commi 5, 8 e 9, del codice

di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 27

maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di

procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 112

della Costituzione, nella parte in cui prevede (comma 5 dell'art. 656

cod. proc. pen.) la consegna al condannato dell'ordine di

carcerazione e del decreto di sospensione di tale ordine, in luogo

della loro notificazione ai sensi degli artt. 148 ss. cod. proc. pen;

e, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte

in cui non prevede (commi 8 e 9 dell'art. 656 cod. proc. pen.) che la

condizione di irreperibilità o di latitanza del condannato

costituisca, rispettivamente, causa di revoca della sospensione

dell'ordine di esecuzione delle pene detentive e causa ostativa della

sospensione stessa;

che il rimettente premette, in punto di fatto, che, dopo il

passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva,

il pubblico ministero - in ossequio al nuovo testo dell'art. 656 cod.

proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 165 del 1998 - aveva

emesso ordine di esecuzione della pena e decreto di sospensione della

medesima, disponendo la consegna di entrambi gli atti al condannato;

che la consegna era risultata peraltro impossibile, non

essendo stato il condannato reperito neppure in esito ad ulteriori

ricerche;

che il pubblico ministero aveva quindi promosso un

procedimento di esecuzione, chiedendo ad esso giudice rimettente, in

via principale, di disporre, sulla base di una interpretazione

estensiva del comma 8 dell'art. 656 cod. proc. pen., la revoca

dell'ordine di sospensione, considerando l'irreperibilità del

condannato come equivalente alla mancata presentazione dell'istanza

indicata nel medesimo comma 8; e, in via subordinata, di sollevare

questione di legittimità costituzionale della nuova normativa;

che - ad avviso del giudice a quo - mentre la richiesta

principale del pubblico ministero non potrebbe essere accolta alla

luce del chiaro dettato dell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen.,

meritevole di considerazione risulterebbe, invece, quella

subordinata;

che l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nuovo testo,

stabilisce, in effetti, che l'ordine di esecuzione della pena

detentiva ed il decreto di sospensione della stessa - che il pubblico

ministero è tenuto ad emettere simultaneamente nei casi ivi previsti

- debbano essere consegnati personalmente al condannato: la

"consegna", prescritta dalla norma, non potrebbe essere difatti

intesa nel senso di "notificazione" - così da legittimare il ricorso

alle articolate procedure di cui agli artt. 148 ss. cod. proc. pen. -

ostando a tale interpretazione sia il dato testuale che i lavori

preparatori della legge n. 165 del 1998;

che, così congegnata, la disposizione violerebbe tuttavia la

Carta costituzionale sotto due profili: da un lato, perché

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

imputato e condannato, essendo previsto per il primo (che pure può

giovarsi della presunzione costituzionale di non colpevolezza) un

regime più flessibile e meno "garantito" di quello stabilito per il

secondo, sia in rapporto alla disciplina delle notificazioni che a

quella dell'eseguibilità della misura della custodia cautelare in

carcere; dall'altro lato, perché precluderebbe l'attività del

pubblico ministero volta a dare esecuzione alle sentenze, attività

che costituisce parte integrante dell'obbligo di esercizio

dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione;

che una ulteriore compromissione del principio di uguaglianza

deriverebbe, poi - secondo il giudice rimettente - dalla mancata

previsione, nei commi 8 e 9 dell'art. 656 cod. proc. pen., della

irreperibilità e della latitanza del condannato, rispettivamente,

come causa di revoca del decreto di sospensione e come causa ostativa

della sua emissione: in tal modo, infatti, la condizione di

irreperibilità o di latitanza - impedendo l'esecuzione della

sentenza - godrebbe di un trattamento "privilegiato" rispetto a

quella dei condannati che, in quanto radicati nel territorio per

ragioni di lavoro o familiari, risultino agevolmente rintracciabili

dalle forze di polizia, e quindi costretti ad attivare le procedure

contemplate dall'art. 656 cod. proc. pen. al fine di evitare la

carcerazione;

che, da ultimo, la disciplina complessiva posta dall'art. 656

cod. proc. pen. colliderebbe anche con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, consentendo al condannato irreperibile di sottrarsi

all'esecuzione della pena mentre decorre il relativo termine di

prescrizione (nella specie, di breve durata), onde la pena stessa non

potrebbe esplicare né la sua funzione rieducativa, né quelle di

diversa natura;

che nei giudizi di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

declaratoria di non fondatezza delle questioni.

Considerato che, a fronte della sostanziale identità delle

questioni, dev'essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stato

emanato il d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per

l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 24

novembre 2000, il cui art. 10 ha modificato l'art. 656, comma 5,

secondo periodo, cod. proc. pen., sostituendo - negli stessi termini

proposti dal petitum del tribunale rimettente - le parole (riferite

all'ordine di esecuzione della pena detentiva ed al decreto di

sospensione della stessa) "sono consegnati", con le altre "sono

notificati";

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al

giudice rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta

modifica legislativa della disposizione denunciata, la questione di

legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nei

procedimenti a quibus.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Genova.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella