Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 567/2000 ECLI:IT:COST:2000:567 Generato dall'IA

Ordinanza 567/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 567/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 567/2000 · Corte costituzionale: Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina

Parole chiave

Generato dall'IA
emissione di titoli di credito prestito dello Stato buono del tesoro esenzione dal pagamento dei bolli tassa di bollo sulle cedole sanzioni pecuniarie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio

decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno

bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali

dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina

dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A",

dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000

dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente

tra La Sanitaria S.a.s. e Ferrante Luciana, iscritta al n. 555 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza

emessa il 3 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

(Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su

alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di

Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della

tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

indicazione in ordine agli elementi della fattispecie oggetto del

giudizio a quo;

che risulta altresì omessa ogni motivazione non solo sulla

rilevanza della questione ma anche sulla non manifesta infondatezza

della stessa;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio decreto 21

dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario,

sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di

emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo)

e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella