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Ordinanza 564/2000 ECLI:IT:COST:2000:564 Generato dall'IA

Ordinanza 564/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 564/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1999, n. 479, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 2000

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 438 cod. proc. pen; Ordinanza 564/2000 · Corte costituzionale: dicembre 1999, n. 479, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 2000

Parole chiave

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rinvio del dibattimento termine di revisione durata ragionevole del procedimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo limiti procedurali eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
di Lanciano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
art. 438 cod. proc. pen
dell'art. 438 cod. proc. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 del

codice di procedura penale e 223 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n.51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado), come modificati dagli artt. 27 e 56 della legge 16

dicembre 1999, n. 479, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 2000

dalla Corte d'assise di Lanciano nel procedimento penale a carico di

T. M. ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 marzo 2000, la Corte d'assise

di Lanciano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 438

cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 27 della legge 16 dicembre

1999 n. 479) e dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado), come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre

1999, n. 479, nella parte in cui non prevedono la possibilità per

l'imputato di chiedere il giudizio abbreviato, prima dell'inizio

dell'istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stato rinviato a

giudizio a seguito di udienza preliminare tenutasi nel periodo

compreso tra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000;

che, ad avviso del rimettente, in forza della ricostruzione

del sistema normativo alla luce del regime transitorio ex d.lgs.

n. 51 del 1998 e della successiva legge n. 479 del 1999 nella loro

successione rispetto alla pregressa normativa, verrebbero a

delinearsi tre diverse discipline del rito abbreviato e precisamente:

il "vecchio rito abbreviato ordinario", ammissibile davanti al

giudice dell'udienza preliminare solo a condizione che vi sia il

consenso del pubblico ministero e che il giudice ritenga il processo

definibile allo stato degli atti; il "rito abbreviato transitorio",

introdotto dall'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, ammissibile

dinanzi al giudice del dibattimento, a condizione che si tratti di

richiesta formulata nei giudizi in corso alla data di efficacia del

d.lgs. citato (e cioè 2 giugno 1999) e che il relativo giudizio de

quo al momento della richiesta, non sia ancora pervenuto alla fase

dell'istruttoria dibattimentale e rispetto al quale si prescinde

tanto dal consenso del pubblico ministero che dalla positiva

valutazione giudiziale della decidibilità allo stato degli atti; il

"nuovo rito abbreviato ordinario", introdotto con la modifica

dell'art. 438 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 27 della legge

n. 479 del 1999, ammissibile davanti al giudice dell'udienza

preliminare, per la generalità dei procedimenti con udienza

preliminare non conclusa (ovvero con dibattimento, se non preceduto

da udienza preliminare, non ancora aperto) in epoca antecedente al 2

gennaio 2000, data di vigenza della citata legge n. 479 del 1999;

che, a parere del rimettente, proprio dalla tripartizione

tracciata emergerebbe il profilo della discriminazione oggetto della

denunzia di incostituzionalità, rispetto a quegli imputati tratti a

giudizio in data successiva al 2 giugno 1999, ma antecedente a quella

del 2 gennaio 2000: ciò in quanto, mentre gli imputati tratti a

giudizio prima del 2 giugno 1999 possono giovarsi del rito abbreviato

ai sensi dell'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998 e, d'altra parte,

gli imputati che si trovino in udienza preliminare successivamente

alla data del 2 gennaio 2000 di quello, nelle forme del tutto

analoghe, dell'art. 438 cod. proc. pen., gli imputati rinviati a

giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del d.lgs. 19

febbraio 1998 n. 51 e quella di entrata in vigore della legge 16

dicembre 1999, n. 479 avrebbero la sola possibilità di richiedere il

giudizio abbreviato ai sensi della precedente normativa e, quindi,

con presupposti processuali certamente più sfavorevoli;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo tale situazione

violerebbe il parametro costituzionale di eguaglianza di cui all'art.

3 della Costituzione, realizzando una disparità di trattamento del

tutto ingiustificata in quanto la possibilità di giovarsi della

nuova disciplina del rito alternativo, indubbiamente più favorevole

rispetto a quella precedente, verrebbe a dipendere da un dato

temporale ed estrinseco, quale la data del decreto che dispone il

giudizio, irragionevolmente discriminatorio rispetto ad imputati che

si trovino in identica posizione processuale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante:

"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare

nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili

innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione

sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise di

Lanciano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella