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Ordinanza 559/2000 ECLI:IT:COST:2000:559 Generato dall'IA

Ordinanza 559/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 559/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o comunque per la

Regesto Legislator

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art. 183 cod. proc. civ; Ordinanza 559/2000 · Corte costituzionale: Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o comunque per la

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termine calcolato a ore intervenuta prescrizione opposizione tardiva durata eccessiva del procedimento notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 183 cod. proc. civ
della domanda introduttiva è ammessa dall'art. 183 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 641, secondo

comma, primo periodo, del codice di procedura civile, nel testo

modificato dall'art. 8 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi

urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della

legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),

convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534

promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1999 dal tribunale di

Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra l'Enoteca

"Alle ore" ed altra e la Valbrenta S.r.l., iscritta al n. 82 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza

emessa il 30 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 641, secondo comma, primo

periodo, del codice di procedura civile, nel testo modificato

dall'art. 8 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26

novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito,

con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534;

che la predetta norma fissa in quaranta giorni il termine per

la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prevedendo al

secondo comma che "quando concorrono giusti motivi, il termine può

essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta";

che, ad avviso del giudice a quo la previsione della

riducibilità fino a dieci giorni del termine per l'opposizione non

solo pregiudicherebbe il diritto dell'opponente di approntare e

sviluppare adeguatamente le proprie difese - in quanto la modifica

della domanda introduttiva è ammessa dall'art. 183 cod. proc. civ.

solo in dipendenza della proposizione di riconvenzionale e di

eccezioni da parte del convenuto - ma potrebbe addirittura rivelarsi

insufficiente alla stessa notifica dell'opposizione;

che, per tali ragioni, la disposizione censurata, nella parte

in cui consente la riduzione del termine di opposizione, si porrebbe

in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o comunque per la

infondatezza della questione.

Considerato che la previsione di riducibilità del termine per

l'opposizione a decreto ingiuntivo, contenuta nella disposizione

impugnata, rappresenta una deroga al principio generale, secondo cui

l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone nel termine di quaranta

giorni dalla notifica del decreto medesimo;

che l'operatività di tale disciplina derogatoria è

sottoposta a precise condizioni, consistenti nella deduzione da parte

del creditore ingiungente di giusti motivi a sostegno della istanza

di riduzione del termine e nella valutazione ad opera del giudice

della effettiva ricorrenza delle circostanze allegate;

che, in difetto anche di una sola delle citate condizioni, il

regime derogatorio non può operare, riprendendo vigore il termine

ordinario di opposizione;

che l'ulteriore valutazione della esistenza delle condizioni

per la riduzione del termine è rimessa al giudice della opposizione,

innanzi al quale l'opponente può far valere i vizi del provvedimento

monitorio, anche relativi alla pretesa illegittimità del termine ivi

fissato;

che non può quindi condividersi la tesi del rimettente circa

la inesistenza di rimedi offerti al debitore ingiunto avverso la

illegittima abbreviazione del termine di opposizione, poiché la

verifica da parte del giudice del provvedimento monitorio in ordine

alla ricorrenza dei giusti motivi per concedere la riduzione del

termine è soggetta al successivo controllo in sede di opposizione

circa il buon uso del potere discrezionale di fissazione di un

termine diverso da quello ordinario;

che con la disposizione in esame il legislatore ha operato un

equo contemperamento dei contrapposti interessi, per un verso

consentendo al creditore, munito di prova scritta del proprio

credito, di ottenere una più sollecita definizione del procedimento

in presenza di giusti motivi, e per altro verso assicurando al

debitore il diritto di opporre le proprie ragioni anche in ordine

alla eventuale illegittimità della riduzione del termine di

opposizione;

che, infine, deve affermarsi la congruità del termine de quo

sia in relazione alla funzione ad esso assegnata dall'ordinamento sia

con riferimento alle speciali caratteristiche del procedimento in

oggetto, risultando garantita in modo effettivo la possibilità per

l'opponente di esercitare compiutamente il diritto di difesa,

soprattutto ove si consideri, in primo luogo, che l'originario rigore

del regime delle preclusioni contenuto nella novella è stato poi

temperato dalle modifiche introdotte con il d.l. n. 432 del 1995; ed

inoltre che al raddoppiamento del termine per l'opposizione ha fatto

correlativamente riscontro il raddoppiamento del limite di riduzione

del medesimo termine;

che, pertanto, la disposizione in esame, non essendo

irragionevole né lesiva del precetto costituzionale posto a garanzia

del diritto di difesa, si sottrae alle censure prospettate dal

rimettente, onde la questione deve dichiararsi manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 641, secondo comma, primo

periodo, del codice di procedura civile, nel testo modificato

dall'art. 8 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26

novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito,

con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella