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Ordinanza 553/2000 ECLI:IT:COST:2000:553 Generato dall'IA

Ordinanza 553/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 553/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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28 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria,

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Ordinanza 553/2000 · Corte costituzionale: 28 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria,

Parole chiave

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licenza per antenna di telefonia approvazione del regolamento norme edilizie comunali abuso di impianti di telecomunicazioni disciplina urbanistica costruzioni non autorizzate
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1

e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme

in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse

idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione

degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), per la gestione del

servizio idrico integrato), promosso con ordinanza emessa il

28 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria,

sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Latella

Santo ed altri contro il Comune di Reggio Calabria ed altre, iscritta

al n. 614 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della Telecom Italia S.p.a. e

Telecom Italia Mobile S.p.a;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, tendente ad ottenere

l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal Dirigente

dell'Ufficio pianificazione territoriale del comune di Reggio

Calabria su richiesta della Telecom Italia s.p.a. per la

installazione di un palo metallico con annesso container per il

servizio radiomobile, il Tribunale amministrativo regionale della

Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6,

della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in

materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse

idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione

degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del

servizio idrico integrato), per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117

della Costituzione;

che il giudice rimettente premesso che la questione di

legittimità costituzionale è rilevante ai fini del giudizio a quo

essendo stati rigettati gli altri motivi del ricorso, sottolinea come

la norma impugnata, nel consentire la realizzazione di antenne di

rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera

autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona

prevista dal piano regolatore generale, porrebbe una deroga, del

tutto arbitraria, ai principi affermati dalla legislazione statale in

materia di pianificazione urbanistico-ambientale e di governo del

territorio, i quali, di contro, impongono il rilascio di una

concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica;

che nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra si

è costituita la Telecom Italia S.p.a., la quale ha fatto presente

che la legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14

(Disposizioni per la promozione del bilancio annuale 1999 e

pluriennale 1999-2001) ha introdotto sostanziali modifiche alla legge

regionale n. 10 del 1997 denunciata, ed ha chiesto pertanto che la

questione sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, che gli

atti siano restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione

della rilevanza della questione alla luce della normativa regionale

sopravvenuta.

Considerato che, in epoca successiva alla data dell'udienza di

discussione della causa avanti al giudice a quo e della decisione

dell'ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata la

legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per

la promozione del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001),

pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 24 maggio 1999,

contenente modifiche alle norme denunciate (al comma 1 e, per

riflesso, al comma 6), essendo stata, tra l'altro, soppressa la

previsione di "telecomunicazioni", fattispecie oggetto del presente

giudizio;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fa riferimento

l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola