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Ordinanza 536/2000 ECLI:IT:COST:2000:536 Generato dall'IA

Ordinanza 536/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 536/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie

Regesto Legislator

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art. 700 cod. proc. civ; Ordinanza 536/2000 · Corte costituzionale: 40, 1ª serie

Parole chiave

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revoca della curatela sospensione del diritto di visita soppressione delle prestazioni assicurative cure a domicilio chiusura della procedura di assistenza giudiziaria servizio medico regionale

Disposizioni normative citate

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art. 700 cod. proc. civ
il letterale tenore dell'art. 700 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge

6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali) e dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso

con ordinanza emessa il 19 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia - sezione prima - sul ricorso proposto

dalla Casa di cura "Villa Letizia" S.r.l. contro la regione

Lombardia, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie

speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione della Casa di cura "Villa Letizia"

S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Presidente della III Sezione del Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso con il quale

era stata richiesta la sospensione ante causam del decreto

dell'assessore regionale alla sanità, che aveva sospeso l'esercizio

dell'attività sanitaria nella casa di cura privata ricorrente per un

periodo di trenta giorni, e subordinato l'autorizzazione alla ripresa

della stessa attività all'accertata eliminazione di ogni

irregolarità, dopo aver sospeso detto provvedimento in base

all'art. 669-sexies del codice di procedura civile, in via

provvisoria, alla luce della necessità di definire previamente la

questione di costituzionalità appresso esposta, con ordinanza del

19 giugno 1998 (r.o. n. 691 del 1998) ha censurato l'art. 21 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), nella parte in cui esclude la tutela ante

causam e la conseguente applicabilità dell'art. 700 e degli

artt. 669 e seguenti cod. proc. civ. davanti al giudice

amministrativo;

che ha osservato in proposito il giudice rimettente - nel

presupposto che la natura di norma di chiusura dell'art. 700 cod.

proc. civ. e la sua peculiare finalità ne autorizzino

l'applicabilità anche alla contermine area degli interessi legittimi

- che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non prefigurano la tutela

giurisdizionale con connotazioni diverse a seconda della posizione

soggettiva coinvolta dall'azione amministrativa, operando il

principio di effettività, quale essenziale predicato della tutela

medesima, con uguale intensità a favore sia dei diritti soggettivi

che degli interessi legittimi. Pertanto, la norma censurata, nel

prevedere esclusivamente una tutela cautelare in forma incidentale e

in sede collegiale, recherebbe vulnus a dette disposizioni

costituzionali, anche in relazione agli artt. 6 e 13 della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali;

che in via subordinata, per la ipotesi in cui si ritenga che

il letterale tenore dell'art. 700 cod. proc. civ. debba essere

circoscritto sia contenutisticamente sia teleologicamente alla sola

area dei diritti soggettivi, il giudice a quo ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della stessa norma, nella parte in cui

essa non accorda una medesima tutela urgente anche agli interessi

legittimi. Al riguardo, il rimettente rinvia alle argomentazioni già

svolte, cui aggiunge il rilievo della disuguaglianza che, quanto alla

possibile tutela cautelare, privilegerebbe i diritti soggettivi

rispetto agli interessi legittimi, pur a fronte di una costituzionale

parità degli stessi di fronte alla legge;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la

infondatezza della questione, osservando, sotto il primo profilo, che

la ordinanza è stata sollevata dal Presidente della Sezione del

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, al quale non è

riconosciuto alcun potere giurisdizionale in via monocratica. La

questione sollevata sarebbe, inoltre, irrilevante, in quanto con

l'ordinanza emessa è già stato adottato il provvedimento di

sospensione facendosi applicazione della norma censurata nel senso

auspicato dalla stessa ordinanza. Nel merito, l'Avvocatura ha

osservato che l'interpretazione pretoria ha trasformato radicalmente

il processo amministrativo arricchendolo di numerosi mezzi praeter

legem con rischio di contrasto con la Costituzione, che non

garantisce una tutela cautelare senza limiti in detto processo, per

violazione dei principi, anche non scritti, sulla divisione dei

poteri;

che nel giudizio si è costituita la parte privata del

procedimento a quo che ha concluso per l'accoglimento della questione

sollevata, svolgendo argomentazioni adesive a quelle di cui alla

ordinanza di rimessione.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è

stata emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in

materia di giustizia amministrativa), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 173 del 26 luglio 2000, che,

all'art. 3, reca disposizioni generali sul processo cautelare,

sostituendo il testo del settimo comma dell'art. 21 della legge

n. 1034 del 1971;

che, pertanto, a prescindere da ogni altro profilo

preliminare, va disposta la restituzione degli atti al tribunale

rimettente perché valuti se a seguito del sopravvenuto intervento

legislativo, che ha modificato il sistema delle misure cautelari e

degli organi chiamati ad applicarle, la questione di legittimità

costituzionale sollevata sia tuttora rilevante e proponibile nel

procedimento a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola