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Ordinanza 515/2000 ECLI:IT:COST:2000:515 Generato dall'IA

Ordinanza 515/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 515/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo

Regesto Legislator

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Ordinanza 515/2000 · Corte costituzionale: sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo

Parole chiave

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immunità parlamentare dibattiti parlamentari competenza legislativa vigilanza parlamentare denuncia mendace legittimo sospetto di parzialità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo

2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Giuseppe Pisanu nei confronti di Stefania Ariosto, promosso

dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con

ricorso depositato il 9 agosto 2000 ed iscritto al n. 166 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ricorso datato 18 maggio 2000 e depositato

nella cancelleria della Corte il 9 agosto 2000, il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito di un

procedimento penale con l'imputazione di diffamazione nei confronti

del deputato Giuseppe Pisanu, ha sollevato conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta

del 28 marzo 2000 (documento IV-quater n. 124), ha dichiarato che i

fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi

sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e

menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il

conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui

appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il

giudice per le indagini preliminari ricorrente denuncia la lesione

della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme

costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene

illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le

dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il

procedimento, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio

delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della

Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera

dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Roma, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola