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Ordinanza 488/2000 ECLI:IT:COST:2000:488 Generato dall'IA

Ordinanza 488/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 488/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Milano, IV sezione penale, investito di un procedimento penale per il

Regesto Legislator

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Ordinanza 488/2000 · Corte costituzionale: Milano, IV sezione penale, investito di un procedimento penale per il

Parole chiave

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dibattiti parlamentari libertà d'espressione procedura per diffamazione immunità parlamentare denuncia mendace comunicazione politica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 25 novembre 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Umberto Bossi nei confronti di Luigi Crespi, promosso dal

tribunale di Milano IV sezione penale con ordinanza datata 22 marzo

2000, depositata nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2000 ed

iscritta al n. 159 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza datata 22 marzo 2000 e depositata

nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2000, il tribunale di

Milano, IV sezione penale, investito di un procedimento penale per il

reato di diffamazione a carico del deputato Umberto Bossi, ha

sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione

con la quale l'Assemblea, nella seduta del 25 novembre 1999

(documento IV-quater n. 92), ha dichiarato che i fatti per i quali

era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da

un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto

tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che il tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi

sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e

menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di Milano

è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a

dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è

investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione

dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di

indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il tribunale di Milano denuncia la lesione della propria sfera di

attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della

deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la camera dei

deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le

quali era in corso il procedimento penale, come insindacabili in

quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68,

primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Milano, IV sezione penale, nei confronti della camera dei deputati

con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al tribunale di Milano, IV sezione penale,

ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola