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Ordinanza 486/2000 ECLI:IT:COST:2000:486 Generato dall'IA

Ordinanza 486/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 486/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

Regesto Legislator

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Ordinanza 486/2000 · Corte costituzionale: della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

Parole chiave

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sussidio per la frequentazione di corsi amministrazione restrittiva autorizzazione d'entrata riserva di legge potere regolamentare accesso alla professione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promossi con ordinanze emesse il 21 gennaio 1998, il

15 dicembre 1997, il 21 gennaio 1998 e il 28 ottobre 1998 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente

iscritte ai nn. 335, 391, 392 e 393 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 28,

prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, nel corso dei

rispettivi giudizi cautelari, in riferimento agli artt. 33 e 34 della

Costituzione e per violazione del "principio costituzionale della

riserva di legge", questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma

degli ordinamenti didattici universitari), come modificato

dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure

urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei

procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi

universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri cui

vincolare la prevista normazione secondaria;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale,

tranne quello iscritto al r.o. n. 335 del 2000, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione.

Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa

questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i

relativi giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione (tutte

emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale

nell'anno in corso), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264

(Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina

(artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole

università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma

universitario che richiedono una limitazione nel numero degli

studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri

ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la

determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che

in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la

sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni

accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai

giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore

della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei

entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove

disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno

dato origine alla presente questione di costituzionalità (ordinanze

di questa Corte nn. 269 e 142 del 2000, 411 e 408 del 1999);

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola