Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 462/2000 ECLI:IT:COST:2000:462 Generato dall'IA

Ordinanza 462/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 462/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 41 Cost, art. 23 Cost, art. 24 Cost; Ordinanza 462/2000 · Corte costituzionale: integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti sindacali licenziamento per motivi economici licenziamento collettivo contratto collettivo protezione dalla disdetta indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 41 Cost
contrasto con l'art. 41 Cost., in quanto limitativa della libertà di
art. 23 Cost
iniziativa economica, e con l'art. 23 Cost., secondo cui nessuna
art. 24 Cost
anche con l'art. 24 Cost., perché il soggetto obbligato non ha
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato

dall'art. 8, com-ma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, promosso con ordinanza

emessa il 14 marzo 1997 dal pretore di Bari nel procedimento civile

vertente tra la MITER S.r.l. e l'INPS, iscritta al n. 408 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia di carattere

previdenziale il pretore di Bari ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41

della Costituzione, dell'art. 24, comma 3, della legge 23 luglio

1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della

comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 8, comma 1,

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge

19 luglio 1993, n. 236;

che detta norma prevede che, in caso di licenziamento

collettivo per riduzione di personale, l'impresa che opera tale

licenziamento sia tenuta a versare all'Istituto nazionale della

previdenza sociale un contributo pari a tre mensilità del

trattamento iniziale di mobilità, somma che viene elevata nella

misura di nove volte detto trattamento nel caso in cui la procedura

di conciliazione non abbia esito favorevole, per il dissenso opposto

dai sindacati;

che, ad avviso del giudice a quo siffatta previsione è in

contrasto con l'art. 41 Cost., in quanto limitativa della libertà di

iniziativa economica, e con l'art. 23 Cost., secondo cui nessuna

prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in

base alla legge;

che la norma impugnata appare al rimettente in conflitto

anche con l'art. 24 Cost., perché il soggetto obbligato non ha

alcuna possibilità di agire in giudizio per sentir dichiarare

l'eventuale illegittimità del rifiuto opposto dalle organizzazioni

sindacali al raggiungimento di un accordo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata.

Considerato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte,

il giudice rimettente è tenuto a motivare le circostanze di fatto

che determinano la rilevanza della questione nella specifica

fattispecie al suo esame; con la conseguenza che una motivazione

carente o insufficiente su tale punto implica l'inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale sollevata in via

incidentale;

che lo stesso giudice deve dare conto dell'iter logico

seguito e delle ragioni per le quali ritiene di dover fare

applicazione della norma impugnata;

che, nel caso specifico, il giudice rimettente omette ogni

motivazione sulla controversia sottoposta alla sua valutazione,

sicché l'applicabilità della norma impugnata ne risulta

apoditticamente affermata;

che alla Corte è conseguentemente impedito di verificare la

sussistenza del preliminare requisito della rilevanza;

che, pertanto, la presente questione è da ritenersi

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art 24, comma 3, della legge

23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 8, comma

1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge

19 luglio 1993, n. 236, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 24 e

41 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola