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Ordinanza 452/2000 ECLI:IT:COST:2000:452 Generato dall'IA

Ordinanza 452/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 452/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie

Regesto Legislator

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art. 26 cod. pen; Ordinanza 452/2000 · Corte costituzionale: 50, 1ª serie

Parole chiave

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sanzione amministrativa multe disciplinari inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine sanzioni pecuniarie ordinanze municipali reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 26 cod. pen
diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni

amministrative di competenza regionale), promosso con ordinanza

emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Latina, sezione distaccata

di Minturno, nel procedimento vertente tra Treglia Giovanni e il

comune di Minturno, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie

speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il pretore di Latina, sezione distaccata di

Minturno, con ordinanza del 12 ottobre 1998 (r.o. n. 876 del 1998),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina

delle sanzioni amministrative di competenza regionale), "laddove, in

ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo

edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione

corrispondendo, secondo la previsione di cui all'art. 16 legge n. 689

del 1981, anche il doppio del minimo edittale, ricavato, secondo il

diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 cod.

pen.";

che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio di

opposizione avverso due ordinanze-ingiunzioni del Sindaco di Minturno

(n. 999 del 1996 e n. 1000 del 1996), recanti "la sanzione

amministrativa per la violazione, rispettivamente, dell'art. 2, comma

1, della legge 29 marzo 1928, n. 858 (Disposizioni per la lotta

contro le mosche), e dell'art. 42, secondo comma, della legge

30 aprile 1962, n. 283" (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e

262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione

e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);

che il rimettente - richiamando l'interpretazione data dalla

Cassazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nel senso che, in caso di sanzioni

amministrative depenalizzate, l'importo minimo per il pagamento in

misura ridotta può essere desunto, in via generale, dall'art. 26 del

codice penale, che indica, per l'ammenda, la somma minima di lire

quattromila - censura il mancato rispetto dei "principi generali"

dettati dalla menzionata disposizione della legge n. 689 del 1981, da

ritenere idonei a vincolare il legislatore regionale, secondo quanto

risulta anche dalle sentenze con le quali questa Corte ha già avuto

modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di disposizioni

legislative di altre regioni analoghe a quella ora in esame (sentenze

n. 187 del 1996 e n. 152 del 1995).

Considerato che il quadro di riferimento normativo in cui si

colloca la questione che l'ordinanza intende prospettare risulta

tutt'altro che chiaro e puntuale, a causa di inesattezze nei

riferimenti alle norme la cui violazione avrebbe dato, nella specie,

luogo all'applicazione, da parte dell'autorità amministrativa, del

censurato art. 4 della legge regionale n. 30 del 1994;

che, in particolare, l'art. 2, comma 1, della legge 29 marzo

1928, n. 858, non ha il contenuto prescrittivo e sanzionatorio che il

rimettente mostra di attribuirgli;

che del pari erroneo si appalesa il richiamo, operato dal

rimettente, ad un inesistente art. 42 della legge 30 aprile 1962,

n. 283;

che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare,

ogni questione di legittimità costituzionale deve, a pena di

inammissibilità, essere definita nei suoi termini precisi, al fine

di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto e la

verifica del requisito della rilevanza (sentenza n. 317 del 1992);

che, a parte ciò, il rimettente non ha considerato che

l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, è stato successivamente

modificato dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998,

n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento

nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre

1997, n. 433);

che, pertanto, il rimettente stesso - tralasciando di

formulare qualsiasi valutazione in merito all'influenza che potrebbe

avere sulla definizione del giudizio principale questa ultima

disposizione - non ha assolto, nemmeno sotto questo profilo,

all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del

complessivo quadro normativo vigente in materia, in ordine alla

rilevanza della prospettata questione;

che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un

riscontro interpretativo da parte di questa Corte, costituisce,

dunque, un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità della

questione stessa (v. ordinanza n. 86 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione

Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative

di competenza regionale), sollevata dal pretore di Latina, sezione

distaccata di Minturno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola