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Sentenza 44/2000 ECLI:IT:COST:2000:44 Generato dall'IA

Sentenza 44/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 44/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma

Regesto Legislator

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Sentenza 44/2000 · Corte costituzionale: l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma

Parole chiave

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referendum chiesto dall'autorità revoca dell'opposizione testo sottoposto a votazione riforme giudiziarie diritto di ottenere una decisione eliminazione dei candidati
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente a:

Articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza

l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma

3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di

presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati

nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o

enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le

opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con

d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come sostituiti dall'art. 14 della

legge 2 aprile 1979, n. 97;

Giudizio iscritto al n. 126 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato conforme a legge la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Capezzone

Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare abrogativo - presentata da Capezzoni Daniele, De

Lucia Michele, Giustino Mariano, Stanzani Ghedini Sergio Augusto e

Bernardini Rita - sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n.

12, recante "Ordinamento giudiziario" limitatamente a:

Articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza

l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonché

comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico

o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli

arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero

aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato

generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori

pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063".? ".

1.2. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale ha

dichiarato legittima la richiesta, dopo averne verificato la

regolarità; inoltre, il medesimo Ufficio, rilevando che la proposta

referendaria non faceva menzione delle modifiche apportate dall'art.

14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97, ha provveduto ad

integrare il testo del quesito con la indicazione della citata legge

di modifica, ed ha infine stabilito per il referendum in esame la

seguente denominazione: "Incarichi extragiudiziari dei magistrati:

Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi

al di fuori delle loro attività giudiziarie".

2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13

gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare

comunicazione.

Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a

sostegno dell'ammissibilità della richiesta referendaria.

3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito

l'avvocato Claudio Chiola, che ha illustrato le ragioni

dell'ammissibilità del referendum.

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sottoposta all'esame di

ammissibilità di questa Corte, investe alcune disposizioni del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e

precisamente il secondo comma dell'art. 16, limitatamente alle parole

", senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della

magistratura", nonché l'intero terzo comma della medesima norma.

La proposta referendaria è diretta all'abrogazione delle

disposizioni che prevedono la possibilità per i magistrati, previa

l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, di

accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di

arbitro.

2. - La richiesta di referendum in oggetto è ammissibile.

Deve anzitutto escludersi la sussistenza delle cause ostative

espressamente indicate dall'art. 75, secondo comma, della

Costituzione, in quanto le disposizioni di legge che si intendono

sottoporre a consultazione referendaria abrogativa sono del tutto

estranee alle materie ivi menzionate.

Il quesito risponde ai requisiti di chiarezza ed omogeneità; la

possibilità per i magistrati di accettare incarichi estranei al loro

ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro costituisce

infatti un principio unitario, alla cui eliminazione è indirizzata

la richiesta referendaria, la quale propone appunto l'abrogazione

delle disposizioni che detto principio contengono.

Alle stesse conclusioni, del resto, è pervenuta questa Corte con

la sentenza n. 41 del 1997, dichiarando l'ammissibilità della

richiesta di referendum formulata nei medesimi termini di quella in

esame.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante

"Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole ", senza

l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma

3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di

presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati

nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o

enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le

opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con

d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come sostituiti all'art. 14 della

legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con

ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola