Ordinanza 422/2000 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 422/2000 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio, riapprovata il 2 febbraio 2000, recante "Iniziative regionali
per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la
solidarietà internazionale", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2000, depositato in
Cancelleria il 3 marzo 2000 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi
2000.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso notificato il 25 febbraio 2000, depositato il successivo
3 marzo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione Lazio,
approvata il 24 novembre 1999, riapprovata a maggioranza assoluta,
con modifiche, il 2 febbraio 2000 (pervenuta al Commissario del
Governo il 10 febbraio 2000), concernente "Iniziative regionali per
la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la
solidarietà internazionale" e, in particolare, gli artt. 2, 6, 8,
10, 12, 13, 19, in riferimento all'art. 2, quarto e quinto comma,
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed alla legge 15 marzo 1997,
n. 59;
che, ad avviso del ricorrente, la delibera legislativa si
porrebbe in contrasto con l'art. 2, quarto e quinto comma, della
legge n. 49 del 1987 e con la legge n. 59 del 1997 e violerebbe i
limiti delle competenze regionali in materia di cooperazione allo
sviluppo - rientrante nella politica estera nazionale, riservata allo
Stato - in quanto le norme impugnate prevedono la realizzazione di
iniziative in tale materia da parte della Regione, identificano i
soggetti della cooperazione internazionale, attribuiscono alla
Regione stessa la competenza ad indicare i Paesi destinatari degli
interventi di cooperazione e configurano infine un'autonoma
programmazione regionale della cooperazione internazionale, senza
rispettare le procedure fissate dalla legislazione statale,
regolamentando altresì iniziative di sviluppo nei paesi da cui
provengono gli immigrati, i rifugiati ed i profughi, così da
disciplinare un'attività di collaborazione che potrebbe essere
svolta esclusivamente previa informazione al Ministero degli affari
esteri;
che si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta
regionale del Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando
riserva di esporre le argomentazioni a sostegno della conclusione;
che, successivamente, in data 10 maggio 2000, l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
rinuncia accettata dalla Regione Lazio.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla
accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle
norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione
del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola