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Ordinanza 421/2000 ECLI:IT:COST:2000:421 Generato dall'IA

Ordinanza 421/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 421/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 421/2000 · Corte costituzionale: ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

Parole chiave

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assegnazione di alloggio deduzione per affitto nelle prestazioni complementari deduzione delle spese di manutenzione di immobili costi d'alloggio indennità di residenza destinazione ad uso abitativo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo

comma, lettera d), e 22, primo comma, lettera e), della legge della

regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina

dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio

1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione

I, sul ricorso proposto da C. S. ed altra contro il comune di Milano

ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della

Lombardia, sezione I, nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'impugnazione del decreto che ha disposto la decadenza

dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

(in seguito e.r.p.) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d), e dell'art. 22,

primo comma, lettera e), della legge della regione Lombardia

5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli

artt. 3, 117 e 118 della Costituzione;

che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 2,

primo comma, lettera d) in virtù del rinvio all'art. 22, primo

comma, lettera e), della legge citata, prevede la decadenza

dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p., indipendentemente dal

reddito complessivo di cui il beneficiario è titolare, qualora si

accerti che egli è proprietario "di beni immobili, ubicati in

qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari

all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (...), di un alloggio adeguato con

condizioni medie abitative";

che, ad avviso del Collegio, le norme censurate recherebbero

vulnus all'art. 3 della Costituzione, sia in quanto sarebbe

ingiustificata la diversità di trattamento realizzata tra gli

assegnatari degli alloggi di e.r.p. in base alla natura ed al tipo di

reddito ed in danno di quelli di essi che sono titolari di redditi da

immobili, sia in quanto non sarebbe ragionevole la quantificazione

del reddito rilevante per la decadenza determinata con riferimento

alla legge n. 392 del 1978, ormai superata dalla disciplina dei

cosiddetti patti in deroga;

che, secondo il tar, le norme impugnate violerebbero altresì

gli artt. 117 e 118 della Costituzione, dato che si porrebbero in

contrasto con i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per

la programmazione economica, con la delibera del 13 marzo 1995

(Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione

degli alloggi e per la determinazione dei canoni).

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, questa Corte, con sentenza n. 176 del 2000, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d)

e dell'art. 22, primo comma, lettera e) della legge della regione

Lombardia n. 91 del 1983, "limitatamente alle parti in cui

individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente

dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza,

commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della

legge 27 luglio 1978, n. 392";

che in conseguenza di questa decisione gli atti devono essere

restituiti al giudice a quo affinché valuti, tenuto conto del novum

costituito dalle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza

della Corte, se la questione sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia, sezione I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola