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Ordinanza 400/2000 ECLI:IT:COST:2000:400 Generato dall'IA

Ordinanza 400/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 400/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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proposto ricorso per apposizione di sigilli da un erede istituito con

Regesto Legislator

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art. 2 della Costituzione, art. 24 della Costituzione, art. 101 Cost, art. 2 Cost, art. 24 Cost, art. 753 cod. proc. civ; Ordinanza 400/2000 · Corte costituzionale: proposto ricorso per apposizione di sigilli da un erede istituito con

Parole chiave

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disposizione a causa di morte decesso del coniuge favor testamenti convenzione circa l'eredità non devoluta assicurazione in caso di morte unità della successione

Disposizioni normative citate

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art. 2 della Costituzione
che il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 2 della
art. 24 della Costituzione
esame, in dispregio dell'art. 24 della Costituzione, non
art. 101 Cost
nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice (art. 101
art. 2 Cost
diritti della personalità (art. 2 Cost.) e la violazione del diritto
art. 24 Cost
di difesa (art. 24 Cost.) - e le conclusioni - nelle quali si invoca
art. 753 cod. proc. civ
all'art. 753 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal Tribunale di

Torino sul ricorso proposto da Pinottini Marzio contro Pinottini

Elio, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Torino - innanzi al quale è stato

proposto ricorso per apposizione di sigilli da un erede istituito con

testamento pubblico, il quale teme che il proprio fratello, anch'esso

istituito erede con il medesimo testamento, possa sottrarre beni

all'asse ereditario - con ordinanza emessa il 23 luglio 1999, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte

in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere

all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni;

che il rimettente, richiamando la sentenza n. 131 del 1996,

con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato come il

carattere di terzietà sia un connotato essenziale della funzione

giurisdizionale e della posizione del giudice, osserva che nel

procedimento di apposizione di sigilli è assente tale connotato di

terzietà, in quanto il giudice, senza alcuna preventiva valutazione

in ordine al fumus boni iuris o al periculum in mora deve procedere

sulla base di una semplice istanza o d'ufficio;

che il giudice a quo lamenta la violazione dell'art. 2 della

Costituzione, per la mancata previsione di cautele per il rispetto

dei diritti della personalità di chi, colpito dal dolore per la

morte di un congiunto, deve subire le operazioni di apposizione di

sigilli;

che, inoltre, ad avviso del rimettente, la procedura in

esame, in dispregio dell'art. 24 della Costituzione, non

consentirebbe alcuna possibilità di difesa da parte di chi è

assoggettato alle operazioni di sigillazione nel proprio domicilio;

che, come osserva il rimettente, l'art. 233 del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado) ha modificato la competenza del

pretore, relativamente all'apposizione dei sigilli nel caso di morte

di un notaio in esercizio o di cessazione definitiva dall'esercizio

notarile, attribuendola al capo dell'archivio notarile del distretto;

che in tal modo il legislatore delegato avrebbe

implicitamente riconosciuto l'attività quasi meramente esecutoria

del procedente, per cui in situazioni legali omogenee si verifica che

in un caso procede l'autorità giudiziaria e nell'altro l'autorità

amministrativa;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Considerato che le censure del rimettente attengono ad alcuni

aspetti del procedimento in questione, lamentandosi in particolare:

che il giudice sarebbe privo del connotato di terzietà, non

essendogli affidata alcuna valutazione in ordine al fumus boni iuris

né al periculum in mora; che non sarebbe prevista alcuna cautela per

il rispetto dei diritti della personalità dei congiunti del de

cuius, né alcuna possibilità di difesa da parte di chi è

sottoposto alle operazioni di apposizione di sigilli nel proprio

domicilio;

che il rimettente afferma l'illegittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di

procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi

giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative

operazioni;

che la prospettazione della questione risulta palesemente

contraddittoria, stante l'incompatibilità logica tra le premesse -

nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice (art. 101

Cost.), la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei

diritti della personalità (art. 2 Cost.) e la violazione del diritto

di difesa (art. 24 Cost.) - e le conclusioni - nelle quali si invoca

invece una pronuncia modificativa della competenza a favore

dell'autorità amministrativa;

che non meno palese è l'erroneità del presupposto

interpretativo da cui muove il rimettente, il quale ritiene che al

giudice non sia consentita alcuna valutazione in ordine all'esistenza

dei presupposti soggettivi e oggettivi per disporre la richiesta

cautela, assimilando il procedimento in esame ad un'attività di

natura meramente amministrativa;

che il giudice a quo trascura in modo inspiegabile di

considerare che, in forza dei principi generali comuni a tutti i

procedimenti giurisdizionali, i soggetti proponenti l'istanza di cui

all'art. 753 cod. proc. civ. sono tenuti a dimostrare non solo la

propria legittimazione ma anche la sussistenza delle circostanze che

la legge richiede per la proponibilità del ricorso;

che, correlativamente, il giudice ha l'obbligo di accertare,

ancorché con cognizione sommaria, che si sia aperta una successione,

che appaia probabile l'esistenza del diritto a richiedere la

conservazione del patrimonio ereditario e che sussista un effettivo

pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, rigettando

conseguentemente l'istanza, qualora non siano stati offerti

sufficienti elementi di prova;

che, in definitiva, l'istituto in esame non differisce da

altri procedimenti di volontaria giurisdizione con finalità lato

sensu cautelari;

che le caratteristiche di tale procedimento, così come

delineate nell'ordinanza di rimessione, non trovano quindi alcun

riscontro nella realtà processuale;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752,

755, 757 e 759 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale

di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola