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Ordinanza 389/2000 ECLI:IT:COST:2000:389 Generato dall'IA

Ordinanza 389/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 389/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cancelleria della Corte il 5 maggio 2000, il Tribunale di Cosenza, II

Regesto Legislator

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Ordinanza 389/2000 · Corte costituzionale: cancelleria della Corte il 5 maggio 2000, il Tribunale di Cosenza, II

Parole chiave

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immunità parlamentare dibattiti parlamentari vigilanza parlamentare denuncia mendace perseguimento penale per diffamazione competenza legislativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, promosso dal

Tribunale di Cosenza, II sezione penale, con ricorso depositato il 5

maggio 2000 ed iscritto al n. 154 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza del 21 febbraio 2000, depositata nella

cancelleria della Corte il 5 maggio 2000, il Tribunale di Cosenza, II

sezione penale, investito di un procedimento penale per il reato di

diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha

sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione

adottata dalla Assemblea il 9 novembre 1999 (documento IV-ter n. 36),

la quale ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il

procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, e sono in quanto tali insindacabili (art. 68,

primo comma, della Costituzione);

che il Tribunale ricorrente, dopo aver esposto i fatti che

hanno dato origine alla formulazione dell'imputazione, ritiene che la

deliberazione di insindacabilità, riguardando atti privi di

connessione con la funzione parlamentare, menomerebbe la sfera delle

attribuzioni della autorità giudiziaria;

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare

esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza

contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed

oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,

impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine

all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Cosenza

è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a

dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è

investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione

dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di

indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il Tribunale di Cosenza denuncia la menomazione della propria sfera

di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza

della deliberazione della Camera dei deputati, denunciata come

illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro

come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché

per esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati

con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Cosenza, II sezione penale,

ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente e Redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola