Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 371/2000 ECLI:IT:COST:2000:371 Generato dall'IA

Ordinanza 371/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 371/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

2000 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Agosto

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 438 comma 5 cod. proc. pen; Ordinanza 371/2000 · Corte costituzionale: 2000 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Agosto

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura abbreviata rinvio del dibattimento limiti procedurali procedimento in corso procedura penale procedimenti e rimedi accessori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 438 comma 5 cod. proc. pen
che, a parere del giudice rimettente, mentre l'art. 438 comma
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 19

febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio

2000 dal Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di Agosto

Paola, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale -

n. 15, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000, il

Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato

dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;

che, a parere del giudice rimettente, mentre l'art. 438 comma

5 cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 27 della legge 16

dicembre 1999 n. 479 - prevede la possibilità per l'imputato di

subordinare la richiesta di rito abbreviato all'esperimento di

attività di integrazione probatoria, tale modalità di accesso al

rito alternativo non è invece contemplata dall'art. 223 del d.lgs.

19 febbraio 1998 n. 51 per i procedimenti pendenti alla data di

efficacia del medesimo decreto e, dunque, anche per quelli in fase

processuale successiva alla emissione del decreto che dispone il

giudizio;

che pertanto, ad avviso del giudice a quo la circostanza che,

per i procedimenti già pervenuti alla fase dibattimentale al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, sarebbe preclusa

la possibilità di condizionare l'istanza di ammissione al rito

abbreviato ad integrazione probatoria, violerebbe gli indicati

parametri costituzionali, sotto il profilo dell'eguaglianza dei

cittadini di fronte alla legge - atteso che il differente regime non

sembrerebbe giustificato da alcuna effettiva diversità di situazione

degli imputati nelle diverse tipologie di fase del procedimento e,

piuttosto, ancorato a dato estrinseco e casuale quale quello dello

stato procedimentale - e sotto il profilo del diritto di difesa,

avuto riguardo alla ingiustificata limitazione di accesso ad una

specifica modalità del rito abbreviato.

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82,

recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia

cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili

innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione

sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Alba.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola