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Ordinanza 370/2000 ECLI:IT:COST:2000:370 Generato dall'IA

Ordinanza 370/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 370/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 34 cod. proc. pen; Ordinanza 370/2000 · Corte costituzionale: 34 del codice di

Parole chiave

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promozione dell'accusa penale esame delle censure formali fase di esame preliminare eccezioni processuali inchiesta penale per omicidio margine d'apprezzamento del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in
art. 34 cod. proc. pen
costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, promossi, in diversi procedimenti penali, con due

ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sezione

distaccata di Dolo, iscritte ai nn. 170 e 171 del registro ordinanze

2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto in data 12

ottobre 1998, il pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha

sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in

relazione all'art. 2, numero 67, della legge-delega 16 febbraio 1987,

n. 81), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che, prima

dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di

oblazione per la ritenuta gravità del fatto;

che secondo il rimettente il provvedimento con il quale il

giudice, avuto riguardo alla gravità del fatto, respinge la domanda

di oblazione (art. 162-bis quarto comma, del codice penale) implica

"una valutazione non formale ma di contenuto" del risultato delle

indagini;

che in tale situazione sarebbe pertanto ravvisabile una causa

di incompatibilità analoga a quelle previste nell'art. 34, comma 2,

cod. proc. pen.;

che la mancata previsione di tale ipotesi nella disposizione

censurata sarebbe in contrasto con l'art. 2, numero 67, della

legge-delega n. 81 del 1987.

Considerato che, stante l'identità della questione sollevata con

le due ordinanze, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che,

prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di

oblazione per la ritenuta gravità del fatto;

che identica questione di legittimità costituzionale,

sollevata con ordinanza emessa in pari data dallo stesso pretore

nell'ambito di un diverso procedimento, è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 232 del 1999, in base al

principio, già affermato in precedenti occasioni da questa Corte,

secondo cui "l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata

da una valutazione, anche di merito, compiuta all'interno della

medesima fase del procedimento" (v., tra le altre, sentenza n. 448

del 1995 e ordinanza n. 24 del 1996);

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola