Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 307/2000 ECLI:IT:COST:2000:307 Generato dall'IA

Ordinanza 307/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 307/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 111 della Costituzione; Ordinanza 307/2000 · Corte costituzionale: del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse

Parole chiave

Generato dall'IA
riapertura della pratica revisione in materia penale reiterazione di reati penali riconsiderazione complessità della procedura censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 111 della Costituzione
nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2,

del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse

il 24 settembre 1999 dal Tribunale di Asti, rispettivamente iscritte

ai nn. 674, 675, 676 e 677 del registro ordinanze 1999 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quattro ordinanze in data 24 settembre 1999 di

identico contenuto (r.o. nn. 674, 675, 676 e 677 del 1999),

pronunciate in distinti procedimenti penali, il Tribunale di Asti in

composizione monocratica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di

cassazione, prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte

con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni

assunti nello stesso procedimento davanti a giudice persona-fisica

diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti, non

potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo

istruttorio richiesto;

che nel motivare sulla rilevanza della questione il

rimettente precisa che nei giudizi a quibus è stata disposta la

rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod.

proc. pen. e che la difesa ha chiesto un nuovo esame dei testimoni

già escussi, negando il consenso alla lettura delle dichiarazioni

dagli stessi rese di fronte al giudice persona-fisica diversa;

che, quanto ai profili di non manifesta infondatezza, il

rimettente ritiene che l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. - come

interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza

n. 1 del 15 gennaio 1999) nel senso che, "nel caso di rinnovazione

del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice

monocratico o della composizione del giudice collegiale, la

testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la

decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del

dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia richiesto da una

delle parti" - sia in contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 Cost.;

che, a parere del giudice a quo, verrebbe ad essere

irragionevolmente vanificato il principio di non dispersione della

prova, riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 255 del

1992), e sarebbe sacrificato "il bene dell'efficienza del processo,

enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio

della funzione giurisdizionale (artt. 25, primo comma, e 101, secondo

comma, Cost.)";

che, secondo il giudice a quo, il principio dell'oralità non

è "veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento

[...], bensì criterio guida del nuovo processo" e non contrasta

"affatto con il principio del contraddittorio, la cui essenza sta

nella conoscibilità [ad opera] delle parti degli elementi probatori

e nella corretta acquisizione degli stessi";

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, rilevando che la questione è analoga a quella

sollevata dalla Corte di assise di Cosenza con ordinanza del 2 marzo

1999 (r.o. n. 290 del 1999), decisa con ordinanza n. 95 del 2000, e

richiamandosi all'atto di intervento depositato in occasione del

precedente giudizio di costituzionalità.

Considerato che il giudice rimettente censura, per contrasto con

gli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, la disciplina contenuta

nell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento alla

particolare ipotesi in cui le prove siano state assunte da un giudice

persona-fisica diversa;

che, stante l'identità della questione sollevata con le

quattro ordinanze, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che la questione investe il principio del contraddittorio

nella formazione della prova, la cui disciplina, successivamente alle

ordinanze di rimessione, è stata oggetto delle modifiche introdotte

nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23

novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo

nell'art. 111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme

transitorie contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge

costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto

processo), convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice a quo per

un nuovo esame della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola