Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 3/2000 ECLI:IT:COST:2000:3 Generato dall'IA

Ordinanza 3/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 3/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Treviso ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 3/2000 · Corte costituzionale: Treviso ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

Parole chiave

Generato dall'IA
immunità parlamentare vigilanza parlamentare dibattiti parlamentari limiti della libertà d'espressione censura costituzionale perseguimento penale per diffamazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 24 febbraio 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dottoressa Anna Fasan,

promosso dal Tribunale di Treviso, con ricorso depositato il

23 giugno 1999 ed iscritto al n. 122 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 aprile 1999, il Tribunale di

Treviso ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione,

adottata il 24 febbraio 1999, con la quale la stessa Camera ha

approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere

di dichiarare che i fatti per cui è in corso procedimento penale,

davanti al medesimo Tribunale di Treviso, nei confronti del deputato

Vittorio Sgarbi, riguardano opinioni espresse da quest'ultimo

nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, come espone l'atto che promuove il conflitto, i fatti

per cui si procede penalmente contro il deputato Sgarbi - imputato

del reato di diffamazione a mezzo stampa, continuata ed aggravata -

si concretano in talune dichiarazioni, dal medesimo espresse nel

corso di trasmissioni televisive, ritenute lesive, secondo la

prospettazione accusatoria, della reputazione della dottoressa Anna

Fasan, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Pordenone;

che il ricorrente Tribunale, argomentando circa la "mancanza

assoluta", nella fattispecie, di nesso tra le predette dichiarazioni

e la funzione parlamentare rivestita dal deputato Sgarbi, ritiene che

la deliberazione di insindacabilità assunta dalla Camera vulneri la

propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in

considerazione "dell'esercizio, ritenuto palesemente illegittimo per

erroneità dei presupposti relativi, del potere spettante alla

Camera" stessa, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è

chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il

ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la "materia di un conflitto

la cui risoluzione spetti alla sua competenza", sussistendone i

requisiti soggettivi ed oggettivi e restando impregiudicata ogni

ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, va

riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Treviso a sollevare

conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di

indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio

delle funzioni attribuitegli (ex plurimis sentenza n. 289 del 1998;

ordinanze nn. 471, 254 e 177 del 1998);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione

della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto,

quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria

volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione (tra le altre, sentenza n. 379 del 1996);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale

ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione,

costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto

illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere

spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare

l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che dal ricorso è dato ricavare "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", alla stregua di

quanto richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Treviso, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con

il ricorso in epigrafe indicato;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia

immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di

Treviso, sezione penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di

cui sub a) per essere successivamente depositati, con la prova

dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il

termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola