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Ordinanza 29/2000 ECLI:IT:COST:2000:29 Generato dall'IA

Ordinanza 29/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 29/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in

Regesto Legislator

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art. 9 della Costituzione; Ordinanza 29/2000 · Corte costituzionale: tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in

Parole chiave

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zona sensibile violazione di norme di protezione considerazioni di protezione ambientale delitto contro l'ambiente autorizzazione in materia di protezione della natura divieto di accedere a un dato territorio

Disposizioni normative citate

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art. 9 della Costituzione
che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art. 9
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la

tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in

legge 8 agosto 1985, n. 431, promosso con ordinanza emessa il 2

dicembre 1998 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico

di Caruso Daniela, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza emessa il 2

dicembre 1998 (r.o. n. 261 del 1999), nel corso di un procedimento

penale nel quale era chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art.

1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse

ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n.

431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della

predetta norma;

che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe anzitutto in

contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione, rimandando alla

nozione di aree protette quale desumibile dalla espressa elencazione

normativa di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 312 del

1985, che individua i beni oggetto di tutela per categoria;

che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che

la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo e

conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione

avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere

conoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene,

sia per consentire ai privati di introdurre le proprie osservazioni

ed istanze;

che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art. 9

della Costituzione, giacché il valore estetico culturale

risulterebbe individuato e riconosciuto non in quanto effettivamente

sussistente in relazione alle caratteristiche proprie del bene

stesso, ma attraverso la utilizzazione di caratteri e/o

qualificazioni meramente giuridiche;

che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies

violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo

alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della

condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla

violazione delle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 312 del

1985;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985 è già stata

risolta in riferimento ai medesimi parametri invocati nel senso della

manifesta infondatezza con ordinanza n. 68 del 1998 (v. anche, per

taluni profili, ordinanze nn. 158 e 316 del 1998);

che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985,

n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di

conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli

artt. 9, 25, secondo comma, 42 e 97 della Costituzione, dal pretore

di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola