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Ordinanza 288/2000 ECLI:IT:COST:2000:288 Generato dall'IA

Ordinanza 288/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 288/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giudiziarie, per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità

Regesto Legislator

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Ordinanza 288/2000 · Corte costituzionale: giudiziarie, per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità

Parole chiave

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adattamento delle retribuzioni modifica dei contributi di mantenimento calcolo delle indennità giornaliere adeguamento dell'importo di base ricalcolo delle indennità di disoccupazione indennità maggiorata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

22 giugno 1988, n.221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), così come interpretato

dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio sul ricorso proposto da Giorgio Macciotta ed altri contro il

Ministero della giustizia, iscritta al n. 406 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da dipendenti del

Ministero della giustizia, addetti alle cancellerie e segreterie

giudiziarie, per ottenere l'adeguamento ogni triennio dell'indennità

giudiziaria loro corrisposta, così come previsto per i magistrati

dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza emessa il

2 febbraio 1994, ma pervenuta il 30 giugno 1999, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988,

n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e

segreterie giudiziarie), così come interpretato dall'art. 3, comma

61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica);

che l'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993 dispone

che il riferimento contenuto nell'art. 1 della legge n. 221 del 1988,

che ha attribuito al personale delle cancellerie e segreterie

giudiziarie una indennità, si interpreta nel senso che il richiamo

all'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge

19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare nella misura vigente al

1° gennaio 1988, senza cioè l'adozione anche del meccanismo di

adeguamento triennale previsto per i magistrati;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'interpretazione

imposta dalla disposizione denunciata determinerebbe una non

giustificata disparità di trattamento, nel calcolo di indennità

riferite ad attività connesse, del personale delle cancellerie e

segreterie giudiziarie rispetto ai magistrati, comportando anche una

irragionevole svalutazione nel tempo del contenuto economico

dell'indennità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la manifesta infondatezza della questione, già

esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 15 del 1995.

Considerato che l'ordinanza di rimessione propone nuovamente una

questione già dichiarata non fondata o manifestamente infondata

(sentenza n. 15 del 1995; ordinanze nn. 98 e 451 del 1995 e nn. 33 e

167 del 1996), giacché la diversità di disciplina delle due

indennità sarebbe giustificata dalla non omogeneità delle diverse

categorie di dipendenti poste a raffronto e dal differente meccanismo

di determinazione del loro trattamento retributivo, così escludendo

la dedotta illegittimità costituzionale alla omessa applicazione,

anche al personale amministrativo, del sistema di adeguamento

automatico previsto per i magistrati;

che, peraltro, successivamente all'emissione dell'ordinanza

di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1996, n. 525

(Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia

e giustizia e delle magistrature speciali), che, nel quadro di una

nuova considerazione della materia rientrante nella discrezionalità

del legislatore, ha stabilito, all'art. 1, che all'indennità

prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

si applica fino al 31 dicembre 1993, con decorrenza dal 1 gennaio

1991, "il meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della

legge 19 febbraio 1981, n. 27", affidando la "successiva dinamica" di

tale indennità alla contrattazione collettiva e disponendo

l'estinzione dei giudizi pendenti;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente, affinché valuti nuovamente, tenendo conto della

sopravvenuta modifica legislativa, se la questione di legittimità

costituzionale sia ancora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: Fruscella