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Ordinanza 286/2000 ECLI:IT:COST:2000:286 Generato dall'IA

Ordinanza 286/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 286/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. Ecologia), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1999 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Cramaro Angelo, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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Ordinanza 286/2000 · Corte costituzionale: 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di cui all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934; che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo al quale faceva riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, la questione sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza infrazione grave alla lstup reati violenti sanzione disciplinare dell'avvocato infrazione norme edilizie comunali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. Ecologia), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1999 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Cramaro Angelo, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza emessa il

19 maggio 1999 nel corso di un procedimento penale per violazione dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto. Ecologia), nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo comma dello stesso art. 221 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione; che, ad avviso del rimettente, sarebbero violati i principi di ragionevolezza e tassatività delle norme penali, in quanto la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221 è riferita alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma di detto articolo, che prescrive la licenza di abitabilità, oggi non più vigente, perché sostanzialmente sostituito, per quanto riguarda le modalità di rilascio della licenza, dall'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994; che nel giudizio introdotto con la predetta ordinanza ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale, precisato che la questione sottoposta all'esame della Corte è analoga ad altra questione sollevata dallo stesso pretore di Latina con ordinanza del

2 aprile 1998 (r.o. n. 448 del 1998), ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che in epoca successiva alla emissione della ordinanza di rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo

30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di cui all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934; che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo al quale faceva riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, la questione sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000. Il cancelliere: Fruscella