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Ordinanza 280/2000 ECLI:IT:COST:2000:280 Generato dall'IA

Ordinanza 280/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 280/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria),

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione, art. 134 della Costituzione; Ordinanza 280/2000 · Corte costituzionale: finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria),

Parole chiave

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regolamento finanziario procedimento di controllo degli aiuti regole di bilancio controllo finanziario legislazione fiscale controllo fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 76 della Costituzione
dell'art. 76 della Costituzione, perché la legge di delega n.
art. 134 della Costituzione
costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e

dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche,

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il

quale è stato abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259

(Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione

finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria),

promosso dalla Corte dei conti con ricorso depositato il 17 marzo

2000 e iscritto al n. 147 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della

determinazione 10 febbraio 2000, n. 9/2000, della Sezione competente

al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di

attribuzioni tra poteri dello Stato nei riguardi del Governo in

relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è

stato abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259

(Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione

finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria),

per violazione degli artt. 3, 41, 76, 81, 97 e 100, secondo comma,

della Costituzione;

che, sul requisito della legittimazione attiva, nel ricorso

si richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 457 del

1999, 466 del 1993; ordinanza n. 242 del 1993) che ha riconosciuto

alla Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla gestione

finanziaria degli enti svolta in piena autonomia, la qualità di

"potere" dello Stato legittimato alla proposizione di conflitti di

attribuzione;

che, nella specie, la Corte dei conti, constatato che per

effetto della nuova normativa il controllo sugli enti le sarebbe

precluso (ponendosi anche il problema della permanenza del magistrato

delegato al controllo ai fini dell'assistenza alle sedute degli

organi di amministrazione e di revisione, previsto dall'art. 12 della

legge n. 259 del 1958), ha rilevato, ai fini dell'ammissibilità del

ricorso, che "anche se è mancato l'esercizio del controllo su di un

atto concreto, tale circostanza è dipesa essenzialmente

dall'applicazione della predetta norma preclusiva" della rivendicata

funzione, "onde è risultato preliminare l'esame della legittimità

dell'intervento legislativo limitativo dell'esercizio concreto del

controllo";

che, sulla materia oggetto del conflitto, il ricorrente,

richiamato l'art. 100, secondo comma, della Costituzione per quanto

attiene all'esercizio del controllo della Corte dei conti "sulla

gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via

ordinaria" nonché ai successivi adempimenti nei confronti delle

Camere "sul risultato del riscontro eseguito", osserva che in

attuazione di tale norma costituzionale è stata emanata la legge

n. 259 del 1958, la quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha

istituito una speciale Sezione e ha dettato, "con una disciplina

caratterizzata da completezza e organicità" (sentenza n. 466 del

1993), le modalità dell'esercizio della funzione, mentre la norma

ora impugnata è diretta a ridurre il controllo della Corte dei conti

alla sola attività di referto al Parlamento sui risultati della

gestione degli enti, eliminando il raccordo fra il controllo della

Corte dei conti e i Ministri vigilanti o azionisti degli enti e così

sottraendo alla stessa Corte dei conti proprie attribuzioni

"desumibili direttamente dalle norme costituzionali";

che, ancora, nel ricorso si denuncia la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, perché la legge di delega n. 59 del

1997 (art. 14, comma 1) ha fatto salvi i principi generali desumibili

dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e

quindi le disposizioni della legge n. 259 del 1958.

Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente

sulla base della determinazione n. 9/2000 della Sezione competente al

controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria, ha proposto conflitto di attribuzioni

tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona

del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione all'art. 3,

comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività

svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 41,

76 (in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59), 81, 97 e 100,

secondo comma, della Costituzione;

che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità

del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla

Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla

gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via

ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto

costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della

Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare,

è caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100,

secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena

indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del

1993 e ordinanze nn. 323 del 1999 e 23 del 2000, nonché, in

relazione alla funzione di controllo in generale, sentenze nn. 406

del 1989 e 302 del 1995);

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è

indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da

norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne

competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo

1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo

comma, della Costituzione;

che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto

di atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, questa

Corte ha già dato una risposta affermativa con sentenza n. 457 del

1999 resa su analogo conflitto;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto

di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso

indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata

comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona

del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per essere

successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte

entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella