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Ordinanza 269/2000 ECLI:IT:COST:2000:269 Generato dall'IA

Ordinanza 269/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 269/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

Regesto Legislator

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Ordinanza 269/2000 · Corte costituzionale: della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

Parole chiave

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divieto d'entrata impedimento di un atto dell'autorità amministrazione restrittiva diritto di accedere all'opera riserva di legge divieto di rappresentanza dell'avvocato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre, il 10, il

15, il 1, il 19 e il 15 dicembre 1997 e il 18 novembre 1998 dal

tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente

iscritte ai nn. 56, 57, 58, 61, 74, 75 e 103 del registro ordinanze

2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima

serie speciale - nn. 9, 10 e 11 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

sette ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio

costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,

n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come

modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,

n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che

ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione

degli accessi a taluni corsi universitari;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa

questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i

relativi giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione (tutte

emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale

nel 2000), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in

materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e

2) la programmazione a livello nazionale e di singole università

degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che

richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze

formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità

amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei

posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)

dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni

degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in

virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi

anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o

che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove

disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno

dato origine alla presente questione di costituzionalità;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella