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Ordinanza 255/2000 ECLI:IT:COST:2000:255 Generato dall'IA

Ordinanza 255/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 255/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1999 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra A.

Regesto Legislator

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art. 108 della Costituzione; Ordinanza 255/2000 · Corte costituzionale: Considerato che questa Corte, con sentenza n. 86 del 1999, non considerata dal giudice a quo benché sia stata pronunciata in data anteriore all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, in quanto esso si poneva in contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione, dato che il legislatore regionale non può statuire in ordine ai rimedi giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle facoltà dell'Autorità giudiziaria, né può disciplinare la materia della giurisdizione e del processo; che la questione proposta, in quanto ha ad oggetto una norma che è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, è manifestamente inammissibile.

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa protezione degli inquilini legislazione locale diritto di ritenzione del locatore soggiorno obbligato poteri d'ingiunzione del prefetto

Disposizioni normative citate

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art. 108 della Costituzione
33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento all'art. 108 della Costituzione; che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio

26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1999 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra A.

D. S. e il comune di Terracina, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2000; Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Ritenuto che il Tribunale di Latina, I sezione, ha sollevato, con ordinanza del 19 ottobre 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento all'art. 108 della Costituzione; che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Lazio n. 33 del 1987 nella parte in cui esso stabilisce che contro il provvedimento del sindaco di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica l'interessato può proporre ricorso al pretore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso attribuendo altresì al pretore la facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento con decreto in calce al ricorso; che, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, in quanto quest'ultima norma riserva la disciplina della giurisdizione e del processo alla competenza del legislatore statale; che nel giudizio non si sono costituite le parti del processo principale e non è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Lazio.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 86 del 1999, non considerata dal giudice a quo benché sia stata pronunciata in data anteriore all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, in quanto esso si poneva in contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione, dato che il legislatore regionale non può statuire in ordine ai rimedi giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle facoltà dell'Autorità giudiziaria, né può disciplinare la materia della giurisdizione e del processo; che la questione proposta, in quanto ha ad oggetto una norma che è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, I sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola