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Ordinanza 215/2000 ECLI:IT:COST:2000:215 Generato dall'IA

Ordinanza 215/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 215/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, articolo 24 della Costituzione; Ordinanza 215/2000 · Corte costituzionale: degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente

Parole chiave

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responsabilità fiscale solidale dei coniugi prelievo di solidarietà responsabilità solidale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria accollo delle spese obbligo di registrazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
dall'art. 3 della Costituzione;
articolo 24 della Costituzione
violando, conseguentemente, l'articolo 24 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con

ordinanza emessa il 18 maggio 1998 dalla Commissione tributaria

provinciale di Padova sul ricorso proposto da Progetto Gulliver

s.r.l. contro l'Ufficio del registro di Padova, iscritta al n. 245

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Padova, con

ordinanza emessa il 18 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli articoli 57, comma 1, e

58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro);

che, ad avviso della commissione rimettente, la disposizione

di cui all'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ponendo a

carico delle parti in causa l'obbligo solidale di pagamento

dell'imposta di registro, equiparerebbe, nella disciplina di tale

imposta, soggetti tra loro diversi quali le "parti del contratto" e

le "parti in causa" e risulterebbe, pertanto, lesiva sia del

principio di eguaglianza che di quello di ragionevolezza garantiti

dall'art. 3 della Costituzione;

che, a parere dello stesso giudice, la suddetta norma,

comportando l'obbligo di pagamento dell'imposta anche a carico della

parte attrice vittoriosa, finirebbe per incidere negativamente sul

diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti

violando, conseguentemente, l'articolo 24 della Costituzione;

che l'irragionevolezza della norma impugnata risulterebbe,

poi, accentuata dalla mancata previsione, nell'art. 58, comma 1, del

d.P.R. n. 131 del 1986, della surrogazione, a favore delle parti in

causa che hanno pagato l'imposta di registro, nelle "ragioni, azioni

e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria";

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria

di infondatezza della questione;

che, in particolare, secondo l'Avvocatura, deve escludersi la

prospettata incostituzionalità dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del

1986 rinvenendo la solidarietà nel pagamento dell'imposta di

registro la sua giustificazione nel rapporto giuridico-economico

intercorrente tra i soggetti che rivestono la qualità di "parti in

causa";

che, a parere della stessa Avvocatura, la disposizione di cui

al successivo art. 58, accordando la surrogazione ivi prevista ai

pubblici ufficiali obbligati a chiedere la registrazione ai sensi

dell'art. 10, lettere b) e c) del citato decreto legislativo, non

sarebbe irragionevole e non escluderebbe comunque la possibilità,

per le parti in causa che abbiano pagato l'imposta di registro in

luogo degli obbligati, di avvalersi dei comuni rimedi civilistici e,

principalmente, dell'azione di regresso di cui all'art. 1299 del

codice civile;

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato il

principio secondo il quale, "in materia di imposte indirette, il

necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che

la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente

oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non

direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità

contributiva" (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del

1972);

che, peraltro, secondo la citata giurisprudenza, la

solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici "idonei

alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare

razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa" (sentenze

n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972);

che tra le parti in causa la solidarietà risulta

giustificata proprio da siffatti rapporti e dall'unitarietà di

situazioni che si vengono a configurare, in evidente parallelismo a

quanto si verifica per le parti del contratto;

che il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare

l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza

sull'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo,

in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti;

che l'inapplicabilità alle parti in causa della surrogazione

prevista dal precitato art. 58 non rende incostituzionale la

disciplina di cui all'art. 57, restando comunque salva, come

esattamente rilevato dall'Avvocatura, la possibilità per le stesse

parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per

le obbligazioni solidali dall'art. 1299 del codice civile;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati

dal rimettente;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57,

comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Padova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola