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Ordinanza 211/2000 ECLI:IT:COST:2000:211 Generato dall'IA

Ordinanza 211/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 211/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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poteri dello Stato sorto a seguito dell'art. 25, comma 3, del decreto

Regesto Legislator

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Ordinanza 211/2000 · Corte costituzionale: 25, comma 3, del decreto

Parole chiave

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retroattività legislazione applicabile retroattività della rendita d'invalidità decorrenza degli interessi delegazione legislativa capacità di obbligarsi in via cambiaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sorto a seguito dell'art. 25, comma 3, del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 relativo alla validità ed

efficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli

interessi passivi dovuti ad istituti di credito, promosso dal

Tribunale di Brindisi con ricorso depositato il 1° dicembre 1999 ed

iscritto al n. 136 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ricorso datato 26 novembre 1999 e depositato il

1° dicembre 1999 il Tribunale di Brindisi ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo della

Repubblica, a seguito della emanazione dell'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia);

che questa disposizione aggiunge alla disciplina delle

valute, dettata dall'art. 120 dello stesso testo unico, quella

relativa alle modalità di calcolo degli interessi e prevede, con il

comma 2, che il Comitato interministeriale per il credito e il

risparmio (CICR) stabilisca modalità e criteri per la produzione di

interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere

nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo in ogni caso che

nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei

confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli

interessi sia debitori sia creditori; inoltre il comma 3, che

costituisce oggetto del conflitto di attribuzione, dispone che le

clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi

maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla data

di entrata in vigore della delibera del CICR, sono valide ed efficaci

fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto

della delibera stessa che stabilirà altresì le modalità e i tempi

dell'adeguamento; in difetto di adeguamento, le clausole divengono

inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente;

che il giudice ricorrente ritiene che, emanando l'art. 25,

comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999, il Governo abbia

esercitato poteri di natura giurisdizionale, riservati in via

esclusiva al potere giudiziario, e chiede che la Corte annulli tale

disposizione, in quanto viziata da incompetenza assoluta;

che, secondo lo stesso giudice, la disposizione denunciata

eccederebbe i criteri ed i limiti temporali della delega legislativa,

concessa al Governo con l'art. 25 della legge 18 febbraio 1992,

n. 142 e con l'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128,

indicati nel preambolo del decreto legislativo n. 342 del 1999 come

base della delegazione legislativa;

che il giudice ricorrente ritiene che l'art. 25, comma 3, del

decreto legislativo n. 342 del 1999 abbia violato funzioni

costituzionalmente riservate al potere giudiziario (art. 24, 101,

102, 104 della Costituzione), perché tale disposizione non avrebbe

il carattere di norma generale ed astratta ma sarebbe invece diretta

ad incidere su situazioni concrete: stabilendo la validità e

l'efficacia delle clausole sulla capitalizzazione trimestrale

contenute nei contratti stipulati in passato dalle banche, essa si

sostituirebbe alla funzione giurisdizionale nel dirimere il

contenzioso in atto fra banche e clienti sulla validità di tali

clausole.

Considerato che il Tribunale di Brindisi ha sollevato conflitto

di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo in

relazione all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto

1999, n. 342, che disciplina la validità ed efficacia delle clausole

relative alla maturazione di interessi sugli interessi nell'esercizio

dell'attività bancaria, per i contratti anteriori alla delibera del

CICR che stabilisce modalità e criteri di produzione degli interessi

sugli interessi;

che la Corte è chiamata a deliberare in camera di consiglio

e senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile in quanto

esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza" (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87);

che il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato è posto a garanzia dell'ordine costituzionale delle

competenze (art. 38 della legge n. 87 del 1953), mentre il mezzo che

il giudice ha normalmente per sottoporre la legge al controllo di

costituzionalità è il giudizio incidentale di legittimità

costituzionale (sentenze n. 457 del 1999 e n. 409 del 1989); sicché

è da escludere che possa essere sollevato conflitto quando, come nel

caso in esame, la legge detta una disciplina destinata a trovare

applicazione in giudizio e che può, proprio nel corso di un

giudizio, essere denunciata in via incidentale dal giudice, perché

ne sia verificata la legittimità costituzionale (ordinanza n. 398

del 1999);

che, pertanto, il conflitto sollevato dal Tribunale di

Brindisi è inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11

marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato, proposto dal Tribunale di Brindisi nei confronti del Governo

con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola