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Ordinanza 2/2000 ECLI:IT:COST:2000:2 Generato dall'IA

Ordinanza 2/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 2/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 2/2000 · Corte costituzionale: tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed

Parole chiave

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imposte indirette imposta immobiliare aliquota d'imposta imposizioni interne assoggettamento all'imposta imposta locale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.

23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui

redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed

altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con

modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promossi con 3

ordinanze emesse il 14 maggio 1998 della Commissione tributaria

provinciale di Imperia rispettivamente iscritte ai nn. 707, 708 e 709

del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in

data 14 maggio 1998 (r.o. nn. 707, 708 e 709 del 1998), nel corso di

giudizi aventi ad oggetto il pagamento di imposte INVIM (r.o. nn. 707

e 709), successorie (r.o. n. 708) e di registro (r.o. n. 709), la

Commissione tributaria provinciale di Imperia ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993,

n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui

trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la

definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta di interessi, premi ed altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge

24 marzo 1993, n. 75, "nella parte in cui prevede la permanenza in

vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite già determinate in

esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990";

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione

denunciata si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

comportando "l'attribuzione immediata e diretta delle rendite

catastali alle unità immobiliari e la conseguente appropriazione da

parte del legislatore di una funzione tipicamente amministrativa che

integra un comportamento viziato di eccesso di potere e di

irragionevolezza";

che l'ordinanza rileva, altresì, "la difformità della

citata disposizione rispetto agli articoli 24 e 113 della

Costituzione non avendo il cittadino nessuna possibilità di difesa

giurisdizionale di fronte ad una disciplina normativa che assorbe

concretamente la funzione amministrativa";

che è intervenuto, per tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata

non fondata.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni

identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, nei termini in cui risulta qui prospettata, la questione

ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte, che, con

sentenza n. 211 del 1998, ha escluso, quanto alla lamentata

violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, che la

disposizione denunciata abbia inteso ricomprendere nell'effetto di

legificazione, oltre al criterio di revisione delle tariffe d'estimo,

anche "l'attribuzione di fatto in via diretta ed immediata della

rendita catastale" ai singoli immobili, ciò significando che, "se si

sono determinati altri vizi in sede di rilevazione dei valori degli

immobili ovvero di determinazione delle rendite diversi da quelli

discendenti dal criterio ora legificato, i vizi stessi non possono

reputarsi sanati";

che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti di

concludenza tale da indurre questa Corte a mutare le affermazioni

poste a fondamento della citata sentenza n. 211 del 1998, la

questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.

23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui

redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta di interessi, premi ed

altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con

modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria provinciale di Imperia con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola