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Sentenza 187/2000 ECLI:IT:COST:2000:187 Generato dall'IA

Sentenza 187/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 187/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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- Il pretore di Pisa solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), norma abrogata, ma applicabile al caso di specie ratione temporis nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge del veterinario che si sia sposato dopo il pensionamento.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 38 della Costituzione; Sentenza 187/2000 · Corte costituzionale: 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), norma abrogata, ma applicabile al caso di specie ratione temporis nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge del veterinario che si sia sposato dopo il pensionamento.

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale priorità dell'integrazione sulla rendita disposizioni sulla pensione retroattività della rendita d'invalidità rendita per vedovo rendita d'invalidità per coniugi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Onde la illegittimità costituzionale, per lesione dell'art. 3 della Costituzione, di quella norma - com'è nel caso di specie - che limiti immotivatamente il diritto al trattamento di reversibilità in favore del coniuge, il quale abbia contratto matrimonio in seguito al pensionamento dell'assicurato.
art. 38 della Costituzione
Resta assorbita la censura avanzata con riguardo all'art. 38 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1999 dal pretore di Pisa nel procedimento civile tra Romani Ciompi Anna Maria e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 19 dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi.

La vedova di un veterinario, che aveva contratto matrimonio dopo il pensionamento, conveniva in giudizio l'ente di assistenza (ENPAV) chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di reversibilità. Il giudice adito rilevava, preliminarmente, che nella specie l'evento morte, quale fatto costitutivo del diritto alla reversibilità, si era verificato durante la vigenza della legge

18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), la quale limitava, all'art. 22, la concessione del trattamento di reversibilità ai casi in cui il matrimonio fosse stato contratto prima del collocamento in quiescenza. Il pretore di Pisa, investito della questione, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale di tale norma e - fondandosi sulla motivazione della sentenza n. 123 del 1990 di questa Corte - osserva che risultano sempre più frequenti, in ragione del crescente elevarsi dell'età media della popolazione, i matrimoni contratti in età avanzata quale rimedio alla solitudine. Fenomeno, questo, che avrebbe, da un lato, reso non più attuale la ratio di norme come quella censurata, e cioè di evitare matrimoni strumentali all'unico fine di lucrare il trattamento di reversibilità; e, dall'altro, ha comportato l'estensione della tutela previdenziale a coloro che si siano sposati dopo il pensionamento. Quanto alla rilevanza il rimettente ritiene ch'essa sia in re ipsa avendo la controversia a oggetto la corresponsione della pensione di reversibilità in favore di una donna che aveva contratto matrimonio con un veterinario in posizione di quiescenza.

1. - Il pretore di Pisa solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), norma abrogata, ma applicabile al caso di specie ratione temporis nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge del veterinario che si sia sposato dopo il pensionamento.

2. - Nel merito la questione è fondata. Sin dalla sentenza n. 3 del 1975 questa Corte ha affermato che costituisce un principio generale del nostro ordinamento la spettanza della pensione di reversibilità anche al coniuge che abbia contratto matrimonio dopo il pensionamento dell'assicurato. A quella pronuncia la Corte si è sempre attenuta, dichiarando la illegittimità costituzionale d'una serie di norme che, nelle ipotesi di matrimonio posteriore alla quiescenza, subordinavano il diritto alla reversibilità a una durata minima del vincolo (sentenze nn. 110 del 1999, 162 del 1994, 1 del 1992, 450 e 189 del 1991, 123 del 1990); e ciò sul presupposto che norme siffatte, sebbene indirettamente, ledevano il diritto di libertà matrimoniale. Tali principi sono stati recepiti dal legislatore che - nei più recenti provvedimenti in materia previdenziale, fra i quali la citata legge n. 136 del 1991 - ha evitato di far dipendere il diritto alla pensione di reversibilità da una durata minima del matrimonio. Onde la illegittimità costituzionale, per lesione dell'art. 3 della Costituzione, di quella norma - com'è nel caso di specie - che limiti immotivatamente il diritto al trattamento di reversibilità in favore del coniuge, il quale abbia contratto matrimonio in seguito al pensionamento dell'assicurato. Né ha pregio, per quanto qui rileva, la circostanza secondo cui il matrimonio possa essere contratto da persona in età avanzata al solo fine di far conseguire al coniuge il beneficio della reversibilità, trattandosi di una circostanza di mero fatto. Resta assorbita la censura avanzata con riguardo all'art. 38 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella