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Ordinanza 166/2000 ECLI:IT:COST:2000:166 Generato dall'IA

Ordinanza 166/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 166/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Marcucci Paolo e la R.A.S S.p.a., iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 645 cod. proc. civ, art. 141 cod. proc. civ, art. 650 cod. proc. civ, art. 140 cod. proc. civ, art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Ordinanza 166/2000 · Corte costituzionale: Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Parole chiave

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notificazione tardiva opposizione tardiva revoca dell'opposizione censure tardive notificazione postale irregolare tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 645 cod. proc. civ
un atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ma la notificazione, eseguita ai sensi dell'art.
art. 141 cod. proc. civ
civ., ma la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ.
art. 650 cod. proc. civ
art. 140 cod. proc. civ
"nella parte in cui non prevede che in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di cui all'art. 140 cod.
art. 3 della Costituzione
3 e 24 della Costituzione, ha omesso qualsiasi motivazione in ordine agli stessi, ed in particolare non ha specificato alcun tertium comparationis in ordine alla asserita violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, né ha indicato per quale ragione l'art.
art. 24 della Costituzione
141 del codice di procedura civile violerebbe il diritto di difesa delle parti tutelato dall'art. 24 della Costituzione; che, come questa Corte ha più volte ribadito (cfr.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Marcucci Paolo e la R.A.S S.p.a., iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

- prima serie speciale - n. 5 dell'anno 1999; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice relatore Fernanda Contri; Ritenuto che il giudice di pace di Milano, nel corso di una causa civile avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Marcucci Paolo nei confronti della R.A.S. S.p.a., ha sollevato, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile (Notificazione presso il domiciliatario), in relazione agli artt. 3 e

24 della Costituzione;

che nel giudizio a quo il debitore ingiunto aveva tentato di notificare al difensore domiciliatario della R.A.S. S.p.a. un atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ma la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto nel ricorso per ingiunzione, non era andata a buon fine perché l'Ufficiale giudiziario aveva trovato chiusi sia lo studio del difensore che la portineria dello stabile, e non aveva proceduto ad ulteriori adempimenti; che il debitore aveva eseguito una nuova notificazione presso il domicilio eletto in ricorso, questa volta a valere quale opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., e nel giudizio così instauratosi la convenuta aveva eccepito pregiudizialmente la tardività dell'opposizione; che il giudice di pace di Milano, dopo aver ritenuto che "la mancata notificazione nei termini non è imputabile al debitore, ma a forza maggiore", ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 cod. proc. civ. "nella parte in cui non prevede che in caso di domicilio chiuso, si applichi il disposto di cui all'art. 140 cod. proc. civ."; che ad avviso del giudice a quo la questione risulta rilevante nel giudizio in corso, dal momento che dalla stessa dipende la decisione della questione pregiudiziale relativa alla tardività della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa fra le parti;

Considerato che secondo l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) le ordinanze che costituiscono l'atto introduttivo delle questioni incidentali di legittimità costituzionale devono indicare esattamente le disposizioni della Costituzione che si assumono violate e i termini ed i motivi di tale violazione;

che il giudice a quo pur avendo indicato nel dispositivo dell'ordinanza, quali parametri di illegittimità costituzionale della norma impugnata, gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha omesso qualsiasi motivazione in ordine agli stessi, ed in particolare non ha specificato alcun tertium comparationis in ordine alla asserita violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, né ha indicato per quale ragione l'art. 141 del codice di procedura civile violerebbe il diritto di difesa delle parti tutelato dall'art. 24 della Costituzione; che, come questa Corte ha più volte ribadito (cfr. ex plurimis la sentenza n. 384 del 1999 e l'ordinanza n. 317 del 1999), in mancanza di tali indicazioni la questione sollevata risulta inammissibile, dal momento che i requisiti richiesti dalla legge devono risultare dall'ordinanza; che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola