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Ordinanza 154/2000 ECLI:IT:COST:2000:154 Generato dall'IA

Ordinanza 154/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 154/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 315 cod. proc. civ; Ordinanza 154/2000 · Corte costituzionale: ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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ritardo ingiustificato procedura pendente principio di celerità tempestività dell'inoltro interruzione della prescrizione carenza di urgenza

Disposizioni normative citate

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art. 315 cod. proc. civ
consigliare l'applicazione dell'art. 315 cod. proc. civ., che prevede
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge

26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo

civile), come modificato dall'art. 9 del decreto legge 18 ottobre

1995, n. 432 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi

con quattro ordinanze emesse il 26 febbraio, il 16 aprile, il

20 gennaio ed il 21 ottobre 1999 dal pretore di Milano

rispettivamente iscritte ai nn. 291, 371, 616 e 738 del registro

ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 21, 26 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di quattro procedimenti civili, il pretore

di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti

urgenti per il processo civile), in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo premette che le cause sottoposte al suo

giudizio devono ritenersi di pronta e facile soluzione, al punto da

consigliare l'applicazione dell'art. 315 cod. proc. civ., che prevede

l'immediata decisione, con motivazione contestuale a seguito di

discussione orale. Tale norma, però, ai sensi della disposizione

denunciata non potrebbe essere applicata alle cause pendenti alla

data del 30 aprile 1995, a differenza di quanto disposto per

l'art. 186-quater del codice di rito. Questa omissione violerebbe gli

indicati parametri costituzionali, atteso che creerebbe

ingiustificate disparità di trattamento tra cause analoghe, oltre a

non incentivare le finalità deflattive del processo civile,

finalità certamente sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del

1990;

che in uno dei giudizi (reg. ord. n. 738 del 1999) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la

manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di analogo

contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che, come rilevato dai rimettenti, tutti i giudizi

principali, risultando pendenti alla data del 30 aprile 1995,

ricadrebbero sotto la disciplina della disposizione denunciata;

che, tuttavia, l'art. 315 del codice di procedura civile, di

cui i giudici a quibus lamentano l'impossibile applicazione alle

cause pendenti alla stregua della disposizione denunciata, è stato

abrogato dall'art. 71 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) a

decorrere dal 2 giugno 1999;

che, pertanto, della nuova disposizione richiamata deve

essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla

presente questione di costituzionalità e che sono stati promossi in

data anteriore alla modifica suddetta, mediante restituzione degli

atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza

della questione medesima;

che, invece, quanto alla questione sollevata con ordinanza in

data 21 ottobre 1999 (r.o. n. 738 del 1999), essa va dichiarata

manifestamente inammissibile, omettendo il giudice di motivare sulla

perdurante rilevanza della questione stessa nonostante l'avvenuta

abrogazione dell'art. 315 cod. proc. civ. in data anteriore

all'ordinanza di rimessione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano in

ordine alle questioni sollevate con ordinanze del 20 gennaio,

26 febbraio e 16 aprile 1999;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre

1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,

e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con

ordinanza del 21 ottobre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola