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Ordinanza 136/2000 ECLI:IT:COST:2000:136 Generato dall'IA

Ordinanza 136/2000 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 136/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Acireale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 136/2000 · Corte costituzionale: 3 della Costituzione,

Parole chiave

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formazione di una pena complessiva individualizzazione della commisurazione penale gravità della pena adeguamento della pena pena sproporzionata commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Acireale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 2 aprile 1999 dal pretore di Catania - Sez.

distaccata di Acireale nel procedimento di esecuzione a carico di

Faro Santo iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il pretore di Catania - Sezione distaccata di

Acireale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nella

parte in cui dispone che per reato più grave deve intendersi quello

per il quale è stata in concreto inflitta la pena più grave, anche

nel caso in cui tale pena è frutto dell'applicazione dell'istituto

della continuazione fra più reati;

che a tal proposito il rimettente ha premesso in fatto di

avere, quale giudice della esecuzione, applicato nei confronti di un

condannato la continuazione tra i reati relativi a due sentenze di

condanna, "ritenendo più grave (in considerazione del maggior

importo dell'assegno) il reato giudicato con la sentenza 370/1996

(emissione senza autorizzazione di assegno di L. 15.196.500) anziché

l'analogo reato di cui al capo B) della sentenza 152/1996 (emissione

senza autorizzazione di assegno di L. 9.000.000)";

che avverso tale decisione - ha puntualizzato ancora il

rimettente - il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione

deducendo violazione di legge, in quanto a suo avviso il giudice

della esecuzione avrebbe dovuto considerare come pena base quella di

mesi cinque di reclusione inflitta con la sentenza 152/1996, anche se

tale pena si riferiva a più reati uniti dal vincolo della

continuazione;

che la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando

che "per reato più grave deve intendersi quello per il quale è

stata in concreto inflitta la pena più grave e quindi, nel caso in

esame, quello di cui alla sentenza 23 febbraio 1996", sicché,

soggiunge il rimettente, secondo la Suprema Corte il giudice della

esecuzione deve applicare l'aumento per la continuazione della pena

più grave inflitta con una delle sentenze, prescindendo dai singoli

reati che compongono l'intera imputazione;

che alla stregua di tale enunciato si determinerebbe, ad

avviso del rimettente, una ingiustificata disparità di trattamento

in ordine alla disciplina della continuazione a seconda che la stessa

sia applicata nella fase del giudizio ovvero in executivis, giacché

ove l'imputato sia stato giudicato in tempi successivi e quindi

condannato con più sentenze, il giudice della esecuzione non potrà

prendere in considerazione i singoli reati ai fini della

individuazione del reato più grave, ma dovrà - secondo il principio

di diritto affermato nel procedimento a quo - computare come pena

base quella inflitta con una delle sentenze, anche se tale pena si

riferisce a più reati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, come emerge dal testo della ordinanza di

rimessione, il giudice a quo è chiamato ad applicare in fase

esecutiva la disciplina del reato continuato in relazione a sentenze

di condanna pronunciate per il reato di emissione di assegni bancari

senza autorizzazione;

che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di

rimessione, l'art. 28 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205) ha depenalizzato l'indicata fattispecie, sicché si impone,

alla luce dello ius superveniens, la restituzione degli atti al

giudice rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Catania - Sezione

distaccata di Acireale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola